Art. 5.
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
e successive modificazioni, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Fino  al  12  dicembre 2006, e' consentita l'immissione in
commercio  dei dispositivi incorporanti derivati del sangue, conformi
alle  disposizioni  vigenti  alla  data  del 13 dicembre 2001; per un
ulteriore  periodo  di  due  anni,  detti  dispositivi possono ancora
essere messi in servizio.".
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
          vedi  note  alle  premesse.  Il testo vigente dell'art. 24,
          cosi'  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:
              "Art.  24  (Disposizioni  transitorie e finali). - 1. I
          dispositivi  immessi  in  commercio  fino al 14 giugno 1998
          conformemente   alla   normativa   vigente  alla  data  del
          31 dicembre 1994 possono essere messi in servizio sino alla
          data del 30 giugno 2001.
              2.  Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione
          in  commercio e la messa in servizio dei termometri clinici
          di  vetro  a  mercurio  del  tipo  a massima che hanno gia'
          ottenuto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,  un'approvazione  CE  di  modello  secondo  quanto
          previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171.
              3.   Il   Ministero  della  sanita'  puo'  chiedere  al
          fabbricante   o   al   suo  mandatario  o  al  responsabile
          dell'immissione  in commercio di fornire, per i dispositivi
          di  cui  al comma 1, informazioni sui requisiti essenziali,
          la  destinazione  e  le prestazioni del dispositivo nonche'
          idonea   documentazione   scientifica   atta  a  dimostrare
          l'azione  principale  del  dispositivo  e la inesistenza di
          rischi  per  la sicurezza e la salute degli utenti. In caso
          di  inadempimento entro il termine prefissato, il Ministero
          della  sanita'  puo'  disporre  il  ritiro  dal mercato del
          prodotto  con  spese  a  carico  del  fabbricante o del suo
          mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.
              4.  Il  fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il
          responsabile  dell'immissione  in  commercio in Italia, dei
          dispositivi  di  cui  al  comma 1 e' tenuto a comunicare al
          Ministero  della  sanita',  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'elenco e la
          descrizione  generale  di  tutti  i  dispositivi immessi in
          commercio  e  messi  in  servizio  in  Italia  alla data di
          entrata in vigore del decreto stesso.
              4-bis.   Fino   al   12 dicembre  2006,  e'  consentita
          l'immissione  in  commercio  dei  dispositivi  incorporanti
          derivati  del  sangue,  conformi  alle disposizioni vigenti
          alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di
          due  anni, detti dispositivi possono ancora essere messi in
          servizio.".