Art. 6.
  1.  All'allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al punto 7.4, sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Se  un  dispositivo  incorpora, come parte integrante, un derivato
del  sangue  umano  di  cui  all'articolo 2, comma 2-bis, l'organismo
notificato  deve  chiedere all'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali  (EMEA)  un  parere  scientifico  sulla  qualita'  e sulla
sicurezza  di  tale  derivato  e  deve tener conto delle disposizioni
comunitarie  in  materia,  nonche'  delle disposizioni di recepimento
della  direttiva 2001/83/CE previste per casi analoghi; l'utilita' di
tale  derivato,  in  quanto  parte integrante del dispositivo medico,
deve essere verificata alla luce della destinazione del dispositivo.
  Ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  5, del decreto legislativo 29
maggio  1991,  n.  178,  un  campione di ogni lotto del prodotto allo
stato  sfuso  o  del prodotto finito del derivato del sangue umano e'
sottoposto al controllo dell'Istituto superiore di sanita'.".
    b) al punto 13.3, e' aggiunta la seguente lettera:
    "n)  nel  caso  di  un  dispositivo  di cui all'articolo 2, comma
2-bis,  una  menzione  indicante  che  il dispositivo incorpora, come
parte integrante, un derivato del sangue umano.".
 
          Note all'art. 6:
              - Si   riporta   il   testo   dei   punti  7.4  e  13.3
          dell'allegato  I  del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
          n. 46, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante
          una  sostanza  la  quale, se utilizzata separatamente, puo'
          essere  considerata  una  specialita'  medicinale, ai sensi
          dell'art.  1  della  direttiva  65/65/CEE, e puo' agire sul
          corpo  umano in modo accessorio all'azione del dispositivo,
          e'  necessario  verificarne  la  sicurezza,  la quantita' e
          l'utilita',    tenendo   conto   della   destinazione   del
          dispositivo,  in  analogia  con i metodi opportuni previsti
          dalla direttiva 75/318/CEE.
              Se  un dispositivo incorpora, come parte integrante, un
          derivato  del  sangue umano di cui all'art. 2, comma 2-bis,
          l'organismo  notificato  deve  chiedere all'Agenzia europea
          per   la   valutazione  dei  medicinali  (EMEA)  un  parere
          scientifico  sulla  qualita'  e  sulla  sicurezza  di  tale
          derivato  e deve tener conto delle disposizioni comunitarie
          in materia, nonche' delle disposizioni di recepimento della
          direttiva   2001/1983/CE   previste   per   casi  analoghi;
          l'utilita' di tale derivato, in quanto parte integrante del
          dispositivo  medico, deve essere verificata alla luce della
          destinazione del dispositivo.
              Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo
          29 maggio 1991, n. 178, campione di ogni lotto del prodotto
          allo  stato  sfuso  o  del prodotto finito del derivato del
          sangue  umano  e'  sottoposto  al  controllo  dell'Istituto
          superiore di sanita'.
              (Omissis).".
              "13.3.  L'etichettatura  deve contenere le informazioni
          seguenti:
                a) nome   o   ragione   sociale   e   indirizzo   del
          fabbricante. Per i dispositivi importati nella comunita' al
          fine    di    esservi    distribuiti,   l'etichettatura   o
          l'imballaggio  oppure  le  istruzioni per l'uso contengono,
          inoltre,  il  nome e l'indirizzo della persona responsabile
          di   cui   all'art.  13,  comma  2  o  del  mandatario  del
          fabbricante  stabilito nella comunita' oppure, se del caso,
          dell'importazione stabilito nella Comunita';
                b) le   indicazioni   strettamente   necessarie   per
          consentire  all'utilizzatore di identificare il dispositivo
          e il contenuto della confezione;
                c) se del caso, la parola "STERILE";
                d) se  del  caso,  il  numero  di  codice  del  lotto
          preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
                e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il
          dispositivo  dovrebbe  esser  utilizzato,  in condizioni di
          sicurezza, espressa in anno/mese;
                f) se  del  caso, l'indicazione che il dispositivo e'
          monouso;
                g) per   i   dispositivi   su  misura,  l'indicazione
          "dispositivo su misura";
                h) per  i dispositivi destinati ad indagini cliniche,
          l'indicazione   "destinato   esclusivamente   ad   indagini
          cliniche";
                i) le  condizioni  specifiche di conservazione e/o di
          manipolazione;
                j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
                k) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
                l) l'anno  di  fabbricazione per i dispositivi attivi
          diversi da quelli di cui alla lettera e).
              Questa  indicazione  puo' essere inserita nel numero di
          lotto o di serie;
                m) il metodo di sterilizzazione, se del caso;
                n) nel  caso  di  un  dispositivo  di cui all'art. 2,
          comma  2-bis,  una  menzione  indicante  che il dispositivo
          incorpora,  come  parte  integrante, un derivato del sangue
          umano.".
              -  Il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, reca:
          "Recepimento  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea  in  materia di specialita' medicinali". L'art. 22,
          comma 5, cosi' recita:
              "5.  Con  decreto  del  Ministro della sanita', sentiti
          l'Istituto superiore di sanita' e il Consiglio superiore di
          sanita',  i  medicinali  derivati  dal  sangue o dal plasma
          umani,  allo  stato  sfuso o gia' pronti per l'uso, possono
          essere  sottoposti  a controllo di stato, con le tariffe di
          cui  all'art.  3, comma secondo, della legge 7 agosto 1973,
          n.  519, e successive modificazioni ed integrazioni; con la
          stessa  procedura sono dettate prescrizioni e modalita' per
          l'effettuazione   di   tale   controllo,  che  deve  essere
          completato   entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  dei
          campioni.".