Art. 8.
  1.  All'allegato  III  del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al punto 3 il sesto trattino e' sostituito dal seguente:
    "  -  una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o
meno,  come  parte  integrante,  un  derivato  del sangue umano o una
sostanza  che  puo'  essere considerata una specialita' medicinale di
cui  al punto 7.4 dell'allegato I, nonche' i dati relativi alle prove
svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualita' e
l'utilita'  di  tale  derivato  del  sangue umano o di tale sostanza,
tenendo conto della destinazione del dispositivo;";
    b) al  punto  5 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti:
  "Nel  caso  di  dispositivi  di  cui al primo periodo del punto 7.4
dell'allegato   I,  prima  di  prendere  una  decisione,  l'organismo
notificato  consulta  il  Ministero della salute - Direzione generale
della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, per quanto
riguarda  gli  aspetti  contemplati  in  tale punto. Quando adotta la
decisione,  l'organismo  notificato  tiene  in  debito conto i pareri
espressi  nel  corso di tale consultazione. Esso provvede a informare
il  Ministero  della  salute  - Ufficio dispositivi medici, della sua
decisione finale.
  Nel  caso  di  dispositivi  di cui al secondo periodo del punto 7.4
dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito
nella  documentazione  concernente  il  dispositivo. Quando adotta la
decisione,  l'organismo  notificato  tiene  in debito conto il parere
espresso  dall'EMEA.  L'organismo  notificato  non puo' rilasciare il
certificato  se  il parere scientifico dell'EMEA e' sfavorevole. Esso
provvede ad informare l'EMEA della sua decisione finale.".
 
          Note all'art. 8:
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 24 febbraio
          1997,  n.  46,  vedi  note  alle premesse. Il testo vigente
          dell'allegato  III,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
                                                        "Allegato III
                               CERTIFICAZIONE CE
              1.  La  procedura  in  base  alla  quale  un  organismo
          designato   constata   e   certifica   che   un   esemplare
          rappresentativo  di  una determinata produzione soddisfa le
          disposizioni  in  materia  del presente decreto e' definita
          "certificazione CE .
              2. La domanda contiene i dati seguenti:
                - nome  e  indirizzo  del fabbricante, nonche' nome e
          indirizzo  del mandatario qualora la domanda sia presentata
          da quest'ultimo;
                - la  documentazione  prevista al punto 3, necessaria
          ai  fini della valutazione della conformita' dell'esemplare
          rappresentativo  della  produzione prevista, qui di seguito
          denominato  "tipo",  ai  requisiti del presente decreto. Il
          richiedente  mette  a disposizione dell'organismo designato
          un   "tipo".   L'organismo  designato  puo'  chiedere,  ove
          necessario, altri esemplari;
                - una   dichiarazione   scritta   che  non  e'  stata
          presentata ad un altro organismo notificato una domanda per
          il medesimo tipo.
              3.   La   documentazione  fornita  deve  consentire  di
          valutare   la   progettazione,   la   fabbricazione   e  le
          prestazioni  del  prodotto.  La  documentazione  consta  in
          particolare degli elementi seguenti:
                - una  descrizione  generale  del  tipo,  comprese le
          varianti previste;
                - gli   schemi   di   progettazione,   i   metodi  di
          fabbricazione previsti, in particolare quelli relativi alla
          sterilizzazione,  gli  schemi  delle parti, pezzi, circuiti
          ecc.;
                - le  descrizioni  e  le  spiegazioni  necessarie per
          interpretare  gli  schemi  e  disegni  summenzionati  e per
          valutare altresi' il funzionamento del prodotto;
                - un   elenco   delle   norme  previste  all'art.  5,
          applicate    interamente   o   parzialmente,   nonche'   la
          descrizione  delle  soluzioni  adottate  per  soddisfare  i
          requisiti  essenziali  quando  le norme previste all'art. 5
          non siano state applicate interamente;
                - i   risultati   dei   calcoli   di   progettazione,
          dell'analisi dei rischi, degli esami e delle prove tecniche
          svolte ecc.;
                - una  dichiarazione  che  indichi  se il dispositivo
          incorpora  o  meno,  come parte integrante, un derivato del
          sangue umano o una sostanza che puo' essere considerata una
          specialita' medicinale di cui al punto 7.4 dell'allegato I,
          nonche'  i  dati  relativi  alle  prove svolte in proposito
          necessarie   a   valutare   la  sicurezza,  la  qualita'  e
          l'utilita'  di  tale  derivato  del  sangue umano o di tale
          sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;
                - i dati clinici previsti all'allegato X;
                - se  necessario,  il progetto di etichettatura e, se
          del caso, di istruzioni per l'uso.
              4. L'organismo designato.
              4.1.  Esamina  e valuta la documentazione, verifica che
          il  tipo sia stato fabbricato secondo detta documentazione,
          controlla   anche   gli   elementi  progettati  secondo  le
          disposizioni  applicabili  delle norme previste all'art. 5,
          nonche'  gli  elementi  la  cui progettazione non e' basata
          sulle disposizioni pertinenti di dette norme.
              4.2.  Svolge  o  fa  svolgere i controlli del caso e le
          prove  necessarie  per  verificare se le soluzioni adottate
          dal  fabbricante  soddisfano  i  requisiti  essenziali  del
          presente  decreto,  qualora  non  siano  state applicate le
          norme  previste  all'art.  5; se un dispositivo deve essere
          collegato  con  un altro dispositivo per funzionare secondo
          la  destinazione  conferitagli,  deve  essere verificata la
          conformita'  dal primo dispositivo ai requisiti essenziali,
          grazie  ad un dispositivo rappresentativo da collegare, che
          possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante.
              4.3.  svolge  o  fa  svolgere i controlli del caso e le
          prove necessarie per verificare che, qualora il fabbricante
          abbia   optato   per  la  fabbricazione  secondo  le  norme
          pertinenti,   queste   ultime  siano  state  effettivamente
          applicate.
              4.4.  stabilisce  insieme  al  richiedente il luogo nel
          quale saranno svolti i controlli e le prove necessarie.
              5.  Se  il  tipo  soddisfa le disposizioni del presente
          decreto  l'organismo  designato  rilascia al richiedente un
          attestato di certificazione CE.
              Nel  caso  di  dispositivi  di cui al primo periodo del
          punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione,
          l'organismo notificato consulta il Ministero della salute -
          Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
          farmacovigilanza,   per   quanto   riguarda   gli   aspetti
          contemplati  in  tale  punto.  Quando  adotta la decisione,
          l'organismo  notificato  tiene  in  debito  conto  i pareri
          espressi  nel  corso di tale consultazione. Esso provvede a
          informare  il  Ministero della salute - Ufficio dispositivi
          medici, della sua decisione finale.
              Nel  caso  di dispositivi di cui al secondo periodo del
          punto  7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA
          deve  essere  inserito  nella documentazione concernente il
          dispositivo.   Quando   adotta  la  decisione,  l'organismo
          notificato   tiene  in  debito  conto  il  parere  espresso
          dall'EMEA.  L'organismo  notificato  non puo' rilasciare il
          certificato   se   il   parere   scientifico  dell'EMEA  e'
          sfavorevole.  Esso  provvede  ad informare l'EMEA della sua
          decisione finale.
              Per  i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I,
          prima  di  prendere  una  decisione,  l'organismo designato
          consulta  una  delle  autorita'  competenti designate dagli
          Stati  membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto
          riguarda gli aspetti contemplati in detto paragrafo.
              Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene
          nel  debito conto le opinioni espresse in occasione di tale
          consultazione   e   trasmettere   la  decisione  finale  al
          Ministero della sanita'.
              6.  Il richiedente comunica all'organismo designato che
          ha   rilasciato   l'attestato  di  certificazione  CE  ogni
          eventuale importante modifica del prodotto approvato.
              Le  modifiche  del  prodotto  approvato  devono formare
          oggetto  di  una nuova approvazione da parte dell'organismo
          designato  che  ha rilasciato l'attestato di certificazione
          CE,  qualora  esse  possono  influire  sulla conformita' ai
          requisiti  essenziali  o  sulle condizioni di utilizzazione
          previste   per   il  prodotto.  La  nuova  approvazione  e'
          rilasciata   eventualmente  sotto  forma  di  completamento
          all'attestato iniziale di certificazione CE.
              7. Disposizioni amministrative.
              7.1.   [Tutti   gli   organismi   designati  mettono  a
          disposizione  degli altri organismi designati su richiesta,
          le  informazioni  necessarie  relative  agli  attestati  di
          certificazione  CE e ai complementi rilasciati, rifiutati o
          ritirati.
              7.2.   Gli  altri  organismi  designati  possono  farsi
          rilasciare  copia  degli attestati di certificazione CE e/o
          dei  rispettivi  complementi.  Gli allegati degli attestati
          sono  tenuti a disposizione degli altri organismi designati
          su  domanda debitamente motivata e dopo averne informato il
          fabbricante.
              7.3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario conserva,
          insieme   con   la   documentazione  tecnica,  copia  degli
          attestati  di  certificazione CE e dei loro complementi per
          almeno  cinque  anni  dall'ultima data di fabbricazione del
          dispositivo.
              7.4.   Qualora   ne'   il   fabbricante   ne'   il  suo
          rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita',
          l'obbligo   di  tenere  a  disposizione  la  documentazione
          tecnica spetta al responsabile dell'immissione in commercio
          del  dispositivo  nella Comunita' oppure all'importatore di
          cui all'allegato I, punto 13.3, lettera a).".