Art. 9.
  1. All'allegato IV del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  8.2  sono  aggiunti i
seguenti:
  "9. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  9.1.  Nel  caso previsto al punto 5, al termine della fabbricazione
di  ogni  lotto  di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis e,
nel  caso  della verifica prevista al punto 6, il fabbricante informa
l'organismo  notificato  del  rilascio di tale lotto di dispositivi e
gli  trasmette  il  certificato  ufficiale  di  rilascio del lotto di
derivato  del  sangue  umano utilizzato in questo dispositivo, emesso
dall'Istituto superiore di sanita'.".
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
          1997,  n.  46,  vedi  note  alle premesse. Il testo vigente
          dell'allegato  IV,  cosi'  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato, cosi' recita:
                                                         "Allegato IV
                                  VERIFICA CE
              1.  La  verifica  CE  e  la  procedura  con la quale il
          fabbricante  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita'
          garantisce   e   dichiara  che  i  prodotti  soggetti  alle
          disposizioni  del  punto  4 sono conformi al tipo descritto
          nell'attestato   di   certificazione  CE  e  rispondono  ai
          requisiti applicabili del presente decreto.
              2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinche'
          il  procedimento di fabbricazione garantisca la conformita'
          dei   prodotti   al   tipo   descritto   nell'attestato  di
          certificazione  CE  e ai requisiti applicabili del presente
          decreto.  Prima  della  fabbricazione  egli  predispone una
          documentazione  che  definisce i processi di fabbricazione,
          se del caso i processi di sterilizzazione, nonche' tutte le
          disposizioni  gia'  prestabilite e sistematiche che saranno
          attuate  per  garantire  l'omogeneita'  della produzione ed
          eventualmente la conformita' dei prodotti al tipo descritto
          nell'attestato   di   certificazione   CE  e  ai  requisiti
          applicabili del presente decreto. Egli appone il marchio CE
          secondo  quanto  stabilito  all'art.  7  e  predispone  una
          dichiarazione di conformita'.
              Inoltre,  per  i  prodotti  commercializzati allo stato
          sterile  e  per  i  soli  aspetti  della  fabbricazione che
          riguardano  il  raggiungimento di tale stato ed il relativo
          mantenimento,   il   fabbricante  applica  le  disposizioni
          dell'allegato V, punti 3 e 4.
              3.   Il   fabbricante   s'impegna  ad  istituire  e  ad
          aggiornare  regolarmente  una  procedura sistematica atta a
          valutare  l'esperienza  acquisita  nell'uso  di dispositivi
          nella  fase  successiva alla produzione nonche' a prevedere
          un  sistema  appropriato  cui  ricorrere  per  applicare le
          misure  correttive eventualmente necessarie, in particolare
          nel  caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende
          per  il  fabbricante  l'obbligo  di  informare il Ministero
          della  sanita' non appena egli ne venga a conoscenza, circa
          gli incidenti seguenti:
                i) qualsiasi   disfunzione   o  deterioramento  delle
          caratteristiche  e/o  delle  prestazioni,  nonche'  carenze
          dell'etichettatura  o  delle  istruzioni  per  l'uso  di un
          dispositivo  che possono causare o avere causato la morte o
          un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o
          di un utilizzatore;
                ii) i  motivi  di ordine tecnico o sanitario connessi
          con  le  caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo
          per  i  motivi  elencati  al punto i), che hanno portato al
          ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
              4.  L'organismo  designato  svolge gli esami e le prove
          necessarie  per  verificare  la conformita' del prodotto ai
          requisiti  del  presente  decreto, sia mediante controllo e
          prova  di  ogni  prodotto  come specificato al punto 5, sia
          mediante   prova  dei  prodotti  su  base  statistica  come
          specificato al punto 6, a scelta del fabbricante.
              Le   verifiche  summenzionate  non  si  applicano  agli
          aspetti    della    fabbricazione    che    riguardano   il
          raggiungimento dello stato sterile.
              5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto.
              5.1.  Tutti  i  prodotti sono esaminati singolarmente e
          vengono  eseguite  le  prove  necessarie,  definite nella o
          nelle   norme   applicabili   dell'art.   6,  oppure  prove
          equivalenti,  per  verificarne la conformita', se del caso,
          al  tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai
          requisiti applicabili del presente decreto.
              5.2.  L'organismo  designato  appone  o  fa  apporre il
          numero  di  identificazione  su  ogni  prodotto approvato e
          redige  un  certificato scritto di conformita' per le prove
          svolte.
              6. Verifica statistica.
              6.1.  Il  fabbricante  presenta  i  prodotti fabbricati
          sotto forma di lotti omogenei.
              6.2.  Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso.
          I   prodotti   che   formano  il  campione  sono  esaminati
          singolarmente e sono svolte le prove definite nella o nelle
          norme   applicabili   previste  all'art.  6,  oppure  prove
          equivalenti, per verificare la conformita' dei campioni, se
          del    caso,    al   tipo   descritto   nell'attestato   di
          certificazione  CE  e  ai requisiti applicabili al presente
          decreto  in  modo  da stabilire l'accettazione o il rifiuto
          del lotto.
              6.3.  Il  controllo  statistico  del  prodotto e' fatto
          mediante   attribuzioni   che   prevedono   un   piano   di
          campionamento    che   garantisca   una   qualita'   limite
          corrispondente  ad  una probabilita' di accettazione del 5%
          con una percentuale di non conformita' compresa tra 3 e 7%.
          Il   metodo   di  campionamento  e'  definito  dalle  norme
          armonizzate   previste   all'art.  5,  tenuto  conto  delle
          caratteristiche  specifiche delle categorie dei prodotti in
          questione.
              6.4.   L'organismo   designato   appone  il  numero  di
          identificazione  su  ogni  prodotto  dei  lotti accertati e
          redige  un certificato scritto di conformita' relativo alle
          prove  svolte.  Tutti  i  prodotti del lotto possono essere
          immessi   in  commercio,  ad  eccezione  dei  prodotti  del
          campione  per  i  quali  sia stato constatato che non erano
          conformi.
              Qualora  un  lotto  sia respinto, l'organismo designato
          competente   prende   le  misure  necessarie  per  evitarne
          l'immissione in commercio. In caso di frequente rifiuto dei
          lotti,  l'organismo  designato  puo' sospendere la verifica
          statistica.
              Sotto  la  responsabilita'  dell'organismo designato il
          fabbricante  puo'  apporre  il numero di identificazione di
          quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
              7. Disposizioni amministrative.
              Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione
          delle   autorita'   nazionali,   per   almeno  cinque  anni
          dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
                - la dichiarazione di conformita';
                - la documentazione prevista al punto 2;
                - i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;
                - se  del  caso,  l'attestato di certificazione CE di
          cui all'allegato III.
              8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
          IIa  secondo  quanto stabilito all'art. 11, paragrafo 2, il
          presente  allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti
          alla classe IIa, fatte salve le deroghe seguenti.
              8.1. In deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce
          e  dichiara  con  la  dichiarazione  di  conformita'  che i
          prodotti  appartenenti  alla  classe  IIa  sono  fabbricati
          secondo  la  documentazione  tecnica  prevista  al  punto 3
          dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili del
          presente decreto.
              8.2. In deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte
          dall'organismo  designato  riguardano  la  conformita'  dei
          prodotti  appartenenti  alla classe IIa alla documentazione
          tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.
              9. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
          2-bis.
              9.1.  Nel  caso  previsto  al punto 5, al termine della
          fabbricazione  di ogni lotto di dispositivi di cui all'art.
          2, comma 2-bis e, nel caso della verifica prevista al punto
          6,   il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  del
          rilascio  di  tale  lotto di dispositivi e gli trasmette il
          certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del
          sangue  umano  utilizzato  in  questo  dispositivo,  emesso
          dall'Istituto superiore di sanita'.".