Art. 21
           Disposizioni in materia di ricerca industriale

  1.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'attivazione  di  tutti  gli
strumenti   di  intervento  nel  settore  della  ricerca  industriale
previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni,   e  di  garantire  altresi'  il  necessario  sostegno
finanziario  ai  progetti  di  ricerca  o  formazione  presentati  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ai  sensi  degli  articoli  4,  5,  6  e  11 del decreto del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
270  del  19  novembre  1997, in attuazione delle disposizioni di cui
agli  articoli  da  1  a  13  della  legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive     modificazioni,     il     Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle
direttive  per  la  ripartizione  del  Fondo per le agevolazioni alla
ricerca   di   cui  all'articolo  6,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota
non  inferiore  al  30 per cento delle complessive disponibilita' del
Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui
alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
 
             Note all'art. 21:
                 -  Il  decreto  legislativo  27 luglio  1999, n. 297
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n.
          201  prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica e
          tecnologica,  per  la  diffusione  delle tecnologie, per la
          mobilita' dei ricercatori.".
                 -  Si  riporta  il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11
          del  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  8 agosto 1997 (Nuove modalita'
          procedurali  per la concessione delle agevolazioni previste
          dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
          applicata):
                 "Art.  4.  -  1.  La domanda di finanziamento per lo
          sviluppo  di  progetti di ricerca deve essere presentata al
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per
          lo  sviluppo  e il potenziamento dell'attivita' di ricerca,
          dai  soggetti  indicati all'art. 3 del presente decreto. La
          domanda  deve  essere  redatta  secondo lo schema ufficiale
          predisposto dal MURST.
                 2.   La   domanda  dovra'  evidenziare,  oltre  agli
          obiettivi  intermedi  e  finali  del  progetto,  i seguenti
          elementi informativi:

                   a) l'interesse   industriale   all'esecuzione  del
          progetto,  in relazione all'impatto economico-occupazionale
          dei  risultati  perseguiti,  con descrizione del mercato di
          riferimento;
                   b) il  carattere  di  addizionalita'  del progetto
          rispetto  alla ordinaria attivita' di ricerca dell'impresa.
          Tale  elemento  e'  presunto  per  i progetti presentati da
          Piccole  e  Medie  Imprese  cosi' come definite dalle norme
          transitorie e finali del presente decreto;
                   c) la  capacita' tecnico-scientifica ad assicurare
          la corretta esecuzione delle attivita' di ricerca;
                   d) la  ripartizione  e  la relativa valorizzazione
          delle    attivita'   rientranti,   rispettivamente,   nelle
          tipologie  di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente
          decreto.
                 3.  Saranno  considerate  non ammissibili le domande
          presentate  dai  soggetti  di cui al comma 1, che risultino
          morosi  su  operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o
          nei  confronti  del  MURST,  ovvero  sottoposti a procedure
          concorsuali.   Il  Dipartimento  comunica  direttamente  al
          proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone
          le motivazioni.
                 4.   La   domanda  di  finanziamento  dovra'  essere
          accompagnata  dalla  certificazione da parte del Presidente

          del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali
          dell'ultimo  bilancio  approvato  ai  parametri indicati in
          allegato  1.  Per  le  societa'  che a termine di legge non
          dispongono   di   tale   organo  di  controllo,  la  stessa
          certificazione  verra'  rilasciata dal responsabile legale.
          Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non
          dispongono  ancora  di  un conto economico su base annuale,
          nonche'  per  i  soggetti  richiedenti  che successivamente
          all'approvazione    dell'ultimo    bilancio   siano   stati
          interessati  da  operazioni  di  fusione, scissione o altre
          modifiche  sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali
          gli  stessi  sono  tenuti  a dare immediata comunicazione e
          documentazione  al  Ministero  -  la  certificazione  della
          rispondenza  potra' essere effettuata sul solo parametro di

          congruenza  fra  il capitale netto e il costo del progetto.
          Per i progetti di ricerca presentati da societa' di ricerca
          di  cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri
          di  ricerca  industriale  di cui all'art. 3, lettera e) del
          presente  decreto  e istituti ed enti pubblici di ricerca a
          carattere  regionale  di  cui  all'art.  3,  lettera g) del
          presente  decreto,  la certificazione della rispondenza del
          parametro  di onerosita' della posizione finanziaria (oltre
          che   del  rapporto  dell'indebitamento  finanziario  netto
          rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la societa'
          indicata  per  lo  sfruttamento  industriale  dei risultati
          della ricerca.
                 5.  Il  Ministero, previa verifica della regolarita'
          della  documentazione  presentata,  trasmette  il progetto,
          entro  30  giorni  dalla  data  di ricevimento, al Comitato
          tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46 del
          1982  (di  seguito  denominato CTS), per la preselezione di
          cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del
          Fondo   speciale  per  la  ricerca  applicata  (di  seguito
          denominato    istituto    gestore),    per    l'istruttoria
          tecnico-economica  e il giudizio di cui al medesimo art. 7,
          comma 1.
                 6.  Il  CTS,  che  si  riunisce  con  cadenza almeno
          mensile,  valuta  il progetto, avvalendosi di un esperto di
          settore   individuato   nell'ambito  dello  specifico  albo
          ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e
          sotto i seguenti profili:
                   a) effetto  addizionale  generato  dall'intervento
          richiesto;
                   b)    novita'   e  originalita'  delle  conoscenze
          acquisibili;
                   c) utilita'    delle   medesime   conoscenze   per
          innovazioni  di  prodotto  e  di processo che accrescano la
          competitivita' e favoriscano lo sviluppo;
                   d) conformita'   agli   indirizzi  generali  sulla
          ricerca applicata.
                 Al  fine  di acquisire eventuali ulteriori elementi,
          il  CTS,  sempre  avvalendosi  del  proprio  esperto,  puo'
          attivare  un contraddittorio con il soggetto proponente. Il
          contraddittorio e' obbligatorio per i progetti il cui costo
          sia superiore ai 35 miliardi di lire.
                 7.  L'istituto  gestore, entro sessanta giorni dalla
          trasmissione  del  progetto,  invia al Ministero l'esito di
          una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:
                   a) l'assenza  di  altri finanziamenti a valere sul
          fondo  a  favore  del progetto, nonche' delle condizioni di
          cui al comma 3;
                   b) la  congruita'  delle  risorse  finanziarie  in
          ordine alla realizzazione del progetto;
                   c) l'attendibilita'         delle         ricadute
          economico-occupazionali    del    progetto   indicate   dal
          proponente.
                 8.  Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza
          di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende
          che  l'istruttoria  non abbia evidenziato elementi ostativi
          per la deliberazione del Ministero.
                 9.    Il   CTS,   preso   atto   delle   valutazioni
          dell'istituto  gestore,  entro la prima riunione successiva
          alla  comunicazione  delle stesse, si esprime sul progetto;
          in  caso  positivo  propone  al  Ministero l'ammissione del
          progetto stesso agli interventi del fondo.
                 10.  Il  CTS,  inoltre, nel formulare la proposta di
          finanziamento,  indica le forme e le misure dell'intervento
          sulla base dei seguenti criteri generali:
                   A)  per  quanto  riguarda le attivita' di sviluppo
          precompetitive,  il finanziamento non puo' eccedere il 25%,
          in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL),
          del  costo  giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e
          viene concesso nelle seguenti forme:
                     10%  dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del
          contributo nella spesa;
                     70%  dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del
          credito agevolato.
                   B)  per  quanto  riguarda  le attivita' di ricerca
          industriale,  il finanziamento non puo' eccedere il 50%, in
          ESL del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse,
          e viene concesso nelle seguenti forme:
                     25%  dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del
          contributo nella spesa;
                     70%  dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del
          credito agevolato.
                   C) il finanziamento avviene in un periodo compreso
          tra  i dieci e i quindici anni. La durata e' comprensiva di
          un  periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo
          di 5 anni.
                   D)  per i progetti le cui attivita' interessano al
          contempo  la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo
          precompetitive,  il finanziamento non puo' eccedere il 35%,
          in  ESL,  del  costo  giudicato ammissibile delle attivita'
          stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
                     20%  dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del
          contributo nella spesa;
                     60%  dei  costi  riconosciuti  nella  forma  del
          credito agevolato.
                   E) per entrambe le tipologie di attivita', possono
          essere  concesse  le seguenti ulteriori agevolazioni, nella
          forma  del  contributo  nella  spesa, e nelle sottoelencate
          percentuali sui costi ammissibili:
                     1)  10%  per  progetti  di ricerca presentati da
          Piccole  e  Medie  Imprese, cosi' come definite nelle norme
          transitorie e finali del presente decreto;
                     2)  10%  per le attivita' di ricerca da svolgere
          nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del
          Trattato  CE, indicate nelle norme transitorie e finali del
          presente decreto;
                     3)  5%  per  le attivita' di ricerca da svolgere
          nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del
          Trattato  CE, indicate nelle norme transitorie e finali del
          presente decreto;
                     4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti
          specifici   di   ricerca   inseriti  nel  programma  quadro
          comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla
          data di presentazione della domanda di agevolazione;
                     5)  10%  per  i  progetti  di  ricerca svolti in
          cooperazione  con uno o piu' partners di altri Stati membri
          della  UE,  sempreche'  non  vi  siano legami tra l'impresa
          richiedente e il partner estero;
                     6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra
          imprese, enti pubblici di ricerca e/o Universita';
                   F)   L'intervento  aggiuntivo  non  puo'  comunque
          eccedere   il  25%,  in  ESL,  del  costo  ammissibile  del
          progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella
          forma  del  credito  agevolato  e' ridotta, per entrambe le
          tipologie di attivita', al 45%.
                 11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
                   1)  spese  di  personale  (ricercatori, tecnici, e
          altro   personale   ausiliario   adibito  all'attivita'  di
          ricerca);
                   2)   costo   delle  strumentazioni  da  utilizzare
          esclusivamente  e  in  forma  permanente  (salvo in caso di
          cessione  a  condizioni  commerciali)  per  l'attivita'  di
          ricerca;
                   3)  costo  dei  servizi  di  consulenza  e  simili
          utilizzati    per    l'attivita'   di   ricerca,   compresa
          l'acquisizione  dei risultati di ricerche, di brevetti e di
          know-how, di diritti di licenza, ecc.;
                   4)    spese   generali   direttamente   imputabili
          all'attivita'  di  ricerca,  quantificabili anche in misura
          forfettizzata rispetto al costo del personale;
                   5)  altri  costi  d'esercizio  (ad  es;  costo dei
          materiali,   delle   forniture   e  di  prodotti  analoghi)
          direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
                 12.  Il  progetto  non  e'  finanziabile se presenta
          commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione
          Europea superiori al 20% del costo totale.
                 13.  Il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad
          aggionare periodicamente le percentuali di intervento per i
          finanziamenti   di   cui  al  presente  comma  in  funzione
          dell'andamento    dei    tassi    di   interesse,   dandone
          comunicazione all'Unione Europea.
                 14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS,
          decreta   l'ammissione   del   progetto  al  finanziamento,
          subordinando  l'inizio  dell'erogazione  alla  stipula  del
          contratto  e  all'assenza di rilievi da parte dell'istituto
          gestore  e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle
          attivita'  di  cui  al  comma 17. Per i progetti ammessi al
          finanziamento,  i  relativi  costi  decorrono dalla data di
          adozione   del   decreto   del  Ministro,  e  comunque  dal
          novantesimo   giorno  dalla  data  di  presentazione  degli
          stessi. Il decreto e' trasmesso all'istituto gestore per la
          stipula del contratto.
                 15.  I  progetti il cui costo superi i 25 milioni di
          ECU,  beneficianti  di  un  aiuto superiore ai 5 milioni di
          ECU, in Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla
          Commissione  Europea,  secondo  quanto  previsto al punto 4
          della  Disciplina  comunitaria  per gli aiuti di Stato alla
          ricerca  e  sviluppo  n.  96/C  45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del
          17 febbraio  1996), e, comunque, secondo quanto previsto da
          specifici regimi settoriali.
                 16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a
          condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle
          vigenti  disposizioni in materia di lotta alla criminalita'
          organizzata.  Ove  il contratto non venga stipulato entro i
          termini  previsti per inadempienza del soggetto proponente,
          l'istituto  gestore segnala al Ministero le motivazioni per
          l'adozione delle relative determinazioni.
                 17.   Il  contratto  determina  un  primo  stato  di
          avanzamento  al termine del quale, in assenza di rilievi da
          parte  dell'esperto  di  cui  al  comma  6  e dell'istituto
          gestore,  ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora
          l'esperto,  sotto  il  profilo  scientifico,  e  l'istituto
          gestore,  sotto  l'aspetto  economico, verifichino elementi

          che  contraddicano  i dati e gli obiettivi del progetto, ne
          formulano  rilievi al MURST, che potra' acquisire in merito
          il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento.
          In  tale  ultima  fattispecie, l'istituto gestore del Fondo
          procedera'  alla  verifica  delle  attivita'  eseguite:  in
          assenza  di  cause  imputabili  al  contraente,  spetta  il
          pagamento   della   parte   dell'attivita'   eseguita,   in
          proporzione al finanziamento concesso.
                 18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro
          i   termini   predetti,  il  contratto  si  svolge  secondo
          prestabiliti  stati di avanzamento, alle positive verifiche
          tecnico-contabili   dei   quali   effettuate  dall'istituto
          gestore  e  dall'esperto di cui al comma 6 - e' subordinata
          la  relativa  erogazione  contrattuale.  Nel  caso  in cui,
          nell'ulteriore   corso  delle  attivita'  contrattuali,  il
          contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai
          sensi  della  legge  n.  46  del  1982  (9),  e  successive
          integrazioni,  o della legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in
          procedura   concorsuale,   il   MURST,  anche  su  proposta
          dell'Istituto   gestore,   si   pronuncia  in  merito  alla
          interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.
                 19.   Annualmente,   l'istituto  gestore  del  Fondo
          riferisce   al   MURST,   con  specifica  relazione,  circa
          l'andamento  complessivo  dei  progetti finanziati. Tutti i
          risultati   delle   verifiche   e  delle  valutazioni  sono
          notificati  al  CTS.  Essi  sono,  inoltre, raccolti in una
          apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative
          ai  progetti  completati  sono accessibili al pubblico, nel
          rispetto del segreto industriale".
                 "Art.  5.  -  1. Il Fondo speciale ricerca applicata
          finanzia   le  attivita'  di  formazione  professionale  di
          ricercatori  e tecnici di ricerca, di eta' non superiore ai
          32 anni,  ai  fini  del potenziamento del sistema economico
          tramite  l'efficace preparazione di risorse umane altamente
          qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con
          particolare   riferimento   al   mondo   produttivo  e  con
          l'obiettivo   di   favorire,   tra   l'altro,   la  massima
          competitivita' internazionale dei settori interessati.
                 2.    I    progetti    possono   essere   presentati
          contestualmente  ad  un progetto di ricerca ovvero in forma
          autonoma.
                 3.   Le   attivita'   di  formazione  professionale,
          finalizzate  all'apprendimento  e non a scopi di produzione
          industriale,   sono   proposte   e   gestite  dai  soggetti
          ammissibili  ai  benefici del Fondo, che devono avvalersi a
          tal   fine   delle  strutture  universitarie,  pubbliche  o
          private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle
          societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.
                 4.  Al fine di consentire al personale in formazione
          l'acquisizione  di  una  adeguata  preparazione  teorica  e
          professionale,  le attivita' di formazione devono avere per
          oggetto  sia le esperienze operative in ambiti scientifici,
          tecnologici  ed  industriali,  sia  l'approfondimento delle
          conoscenze   specialistiche   nelle  discipline  specifiche
          inerenti  le  attivita' di ricerca. In relazione ai livelli
          di maggiore  qualificazione,  le  attivita'  di  formazione
          devono    riguardare,   altresi',   l'apprendimento   delle
          conoscenze   in   materia   di   programmazione,   gestione
          strategica,  valutazione  ed  organizzazione  operativa  di
          progetti di ricerca applicata.
                 5.  Sono  finanziabili  le  seguenti spese, anche se
          sostenute all'estero:
                   a)  la  preparazione e la gestione delle attivita'
          di  formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse
          umane e strumentali impiegate;
                   b) il costo del personale in formazione e le spese
          di  soggiorno  e  di  spostamento  attinenti l'attivita' di
          formazione;
                   c) la    completa   copertura   assicurativa   del
          personale,  ivi  compresi  i rischi di infortunio, che deve
          essere effettuata a carico del proponente.
                 6.   Gli   interventi   a  favore  dei  progetti  di
          formazione  autonomamente  presentati  dalle  imprese  sono
          concessi,  nella  forma  del contributo nella spesa, per un
          ammontare pari all'80% del costo ammissibile.
                 7.  Per  le  modalita'  di  selezione  e gestione di
          progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art.
          4 del presente decreto.
                 8.  I  soggetti  destinatari  di  finanziamenti  per
          attivita'  di  formazione  devono  documentare  i risultati
          finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle
          attivita'  di  formazione professionale, apposita scheda di
          valutazione,  sottoscritta dal responsabile del progetto di
          formazione,   sulle  attivita'  svolte  e  sul  livello  di
          qualificazione conseguito".
                 "Art.  6.  -  1.  La domanda di finanziamento per lo
          sviluppo   di   progetti   di   ricerca   nel  campo  della
          cooperazione  internazionale,  redatta  secondo  lo  schema
          ufficiale  definito  dal  MURST,  deve essere presentata al
          MURST   stesso   -   Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  il
          potenziamento   dell'attivita'  di  ricerca,  ai  fini  del
          riconoscimento   di   validita'   nell'ambito   di  accordi
          governativi di cooperazione con Stati esteri.
                 2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attivita'
          istruttoria,   al  fine  di  valutare  la  rispondenza  dei
          progetti   alle   finalita'   delle   predette  iniziative.
          Dell'avvio    dell'istruttoria    il    Dipartimento    da'
          comunicazione  al soggetto interessato, indicando l'ufficio
          competente e il funzionario responsabile.
                 3.   Ottenuta   la   approvazione   degli  organismi
          internazionali  competenti,  il  progetto  viene sottoposto
          all'esame  della  Commissione  tecnico consultiva, la quale
          opera   in   forma   integrata   con  il  Comitato  tecnico
          scientifico  ex  art. 7 della legge n. 46 del 1982, e segue
          la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.
                 4.  Gli  interventi  sono  concessi  nella forma del
          contributo  nella  spesa,  secondo  le  intensita'  massime

          stabilite  dalla  Unione Europea relativamente alle diverse
          tipologie  di  attivita',  di cui all'art. 4, comma 10, del
          presente decreto.
                 5.   Ai   fini   della   gestione  coordinata  della
          partecipazione  italiana  agli  accordi  internazionali, il
          MURST   segue  lo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'
          contrattuali dei progetti"
                 "Art.  11.  - 1. I progetti di costo superiore ai 10
          miliardi  di  lire  sono  finanziabili anche a valere sulla
          legge  n.  346  del  1988  e  sono  comunque  soggetti alla
          procedura  descritta  all'art.  4  del presente decreto. Il
          soggetto  proponente richiede, in sede di presentazione del
          progetto,  il finanziamento ai sensi della legge n. 346 del
          1988,   indicando,   quale  ente  finanziatore,  uno  degli
          istituti  a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso
          istituto   assicurera'   la   stipula  e  la  gestione  del
          contratto.
                 2.  Per i progetti ammessi al finanziamento a valere
          sulla legge n. 346 del 1988, l'esito positivo dell'esame da
          parte  del CTS e' comunicato all'Istituto finanziatore, che
          puo'      sviluppare      una     ulteriore     istruttoria
          economico-finanziaria  secondo  propri criteri, fissando le
          condizioni   e   le  garanzie  ritenute  necessane  per  la
          concessione    del   finanziamento   stesso.   La   formale
          dichiarazione  di  disponibilita'  a finanziare il progetto
          deve  pervenire  al  MURST  entro  90  giorni dalla data di
          comunicazione   all'istituto  finanziatore,  da  parte  del
          Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.
                 3.  I  progetti sono finanziati secondo le modalita'
          di  cui  al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo
          che  il  finanziamento nella forma del credito agevolato e'
          concesso nella forma del contributo in conto interessi pari
          al  50%  delle spese giudicate ammissibili per le attivita'
          di  sviluppo  precompetitive e al 55% delle spese giudicate
          ammissibili per le attivita' di ricerca industriale.
                 4.  Per  i  progetti le cui attivita' interessano al
          contempo  la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo
          precompetitive,  il finanziamento non puo' eccedere il 35%,
          in  ESL,  del  costo  giudicato ammissibile delle attivita'
          stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
                   20%   dei   costi  riconosciuti  nella  forma  del
          contributo nella spesa;
                   45%   dei   costi  riconosciuti  nella  forma  del
          contributo in conto interessi.
                 5.  Per  entrambe  le  tipologie di attivita' di cui
          all'art.    2    del    presente   titolo,   si   applicano
          le maggiorazioni  di  cui all'art. 4, comma 10, lettera E),
          del  presente  decreto.  L'intervento  aggiuntivo  non puo'
          comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del
          progetto.  In  tal  caso,  la percentuale del contributo in
          conto  interessi  e'  ridotta  al  25%  per le attivita' di
          sviluppo  precompetitive  e  al  30%  per  le  attivita' di
          ricerca industriale.
                 6.  I  finanziamenti  avranno  una durata massima di
          dieci  anni,  comprensiva  di  un  periodo  di  utilizzo  e
          preammortamento  non  superiore  a  quattro  anni. Il tasso
          annuo  di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e
          spese, risultante a carico dell'impresa, e' pari al 15% del
          tasso di riferimento applicato al finanziamento.
                 7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati
          di   avanzamento,  alle  positive  verifiche  dei  quali  -
          effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui
          al   comma   6  dell'art.  4  del  presente  decreto  -  e'
          subordinata  l'erogazione  del finanziamento e del relativo
          contributo a valere sulla legge n. 346 del 1988. L'istituto
          finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di
          tali  verifiche  all'istituto  gestore  che  provvede,  nei
          successivi   30   giorni,  all'erogazione  della  quota  di
          contributo nella spesa".
                 -   La  legge  17 febbraio  1982,  n.  46  concerne:
          "Interventi   per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale".
                 -  Si  riporta il testo del comma 4, dell'art. 6 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297:
                 "4.  Il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica emana apposite direttive per la
          ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi
          di  cui  all'art.  3 e per l'attivazione degli strumenti di
          cui all'art. 4.".