Art. 47
                    Istituto superiore di sanita'

  1.  All'Istituto  superiore di sanita' e' estesa dal 1 gennaio 2003
la  disciplina  contenuta  nell'articolo  1, comma 93, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il
Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca nella effettuazione del concerto.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
1.136.205  euro  annui,  si  provvede, a decorrere dal 2003, mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli anni 2003 e 2004
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             Nota all'art. 47:
                 -  Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma
          93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
                 "93.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri
          Ministri   competenti,   possono  essere  concessi  in  uso
          perpetuo   e   gratuito  alle  universita',  con  spese  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  a  carico  delle
          stesse, gli immobili dello Stato liberi.".