Art. 3.
                              Procedure
  1.  L'arruolamento  degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi
sportivi  "Fiamme Gialle" in qualita' di atleti, avviene mediante una
procedura  di  selezione  alla  quale  gli  interessati  accedono  su
domanda.
  2.  Nel  corso  dell'anno  sono  sempre  aperti  i  termini  per la
presentazione   delle   domande   di   arruolamento.   Sono  avviati,
annualmente,  alla  procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento
che  abbiano  presentato  la  domanda entro il 30 giugno dell'anno di
riferimento.  In  relazione a particolari necessita', sono, altresi',
avviati  alla  procedura  selettiva  straordinaria  gli  aspiranti al
reclutamento  che  abbiano  presentato la domanda entro il 31 ottobre
dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine
per  il  possesso  del  requisito dell'eta' previsto dall'articolo 6,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
  3.  Il  numero  dei  posti disponibili, distinto per il contingente
ordinario  e  il  contingente  di  mare, e' annualmente stabilito con
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
  4.  La procedura di selezione di cui al comma 1 e' articolata nelle
seguenti fasi:
    a) visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;
    b) eventuale visita medica di revisione;
    c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    d) valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
  5.  Allo  svolgimento delle operazioni di selezione e' deputata una
Commissione  giudicatrice, nominata con determinazione del Comandante
generale  della  Guardia  di  finanza,  presieduta  da  un  ufficiale
generale e ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
    a) per  l'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli e
la redazione della graduatoria unica di merito;
    b) per la visita medica preliminare;
    c) per la visita medica di revisione;
    d) per l'accertamento dell'idoneita' attitudine.
  6.  Ciascuna  sottocommissione  e' presieduta da un ufficiale della
Guardia  di  finanza  di  grado  non  inferiore  a  colonnello e puo'
avvalersi,  per  i  lavori  di  competenza, dell'ausilio di personale
specializzato e tecnico.
  7. Le modalita' per la presentazione delle domande di arruolamento,
la  composizione  delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei
requisiti,  l'individuazione  dei  titoli  da  valutare ed i punteggi
massimi  ad  essi  attribuibili,  nonche'  le modalita' di formazione
della  graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni
del  Comandante  generale  della  Guardia  di finanza, pubblicate nel
Bollettino   Ufficiale   della  Guardia  di  finanza.  Tra  i  titoli
valutabili  devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati
in  occasione  di  giochi  olimpici,  campionati mondiali, europei ed
italiani,  nonche'  di altre competizioni di livello almeno nazionale
nel  periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva
di cui al comma 2.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n.  199,  vedasi  nota  alle  premesse. Per il testo
          dell'art. 6, comma 1, lettera b), vedasi note all'art. 2.