Art. 2. 1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali: a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al 10%; b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%; 2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%; 3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%; c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 10%; d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) e' addizionata a quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%; f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) e' addizionata a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni. g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5 al 28%; h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: dal 5 al 13 %; i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%. 2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al precedente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale riferita a tale importo. 3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) e' addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione. 4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi. 5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. 6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione e' effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 4 e 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili): «Art 3 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). - (Omissis). 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.». «Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilita' principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.». - Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-bis, lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: «1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».