Art. 2.

  1.  La  somma,  determinata  con  i  criteri  di  cui al precedente
articolo 1,  e'  ripartita  tra  il  personale  di cui al comma 2 del
medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali:
    a) responsabile  unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al
10%;
    b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:
      1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%;
      2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%;
      3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%;
    c) incaricato  del coordinamento in fase di progettazione e della
redazione  del  piano  di  sicurezza ai sensi del decreto legislativo
14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive modifiche ed integrazioni e
collaboratori: dal 5 al 10%;
    d) l'aliquota  di cui alla precedente lettera c) e' addizionata a
quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del
progetto  definitivo  e  collaboratori  e del 50% agli incaricati del
progetto  esecutivo  e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e
di  coordinamento,  di  cui  all'articolo 12  del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga
sostituito  ai  sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    e) coordinatore  per  la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive
modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%;
    f) l'aliquota  di cui alla precedente lettera e) e' addizionata a
quella  di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria
la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai
sensi  all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.
    g) incaricati  della  direzione dei lavori e collaboratori: dal 5
al 28%;
    h) incaricati   del   collaudo,   anche   in   corso  d'opera,  e
collaboratori: dal 5 al 13 %;
    i) altri  collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non
sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%.
  2.  Per  l'attribuzione  del  compenso  agli  incaricati  di cui al
precedente  comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del
progetto  in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo
delle  opere  progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la
percentuale riferita a tale importo.
  3.  L'aliquota  di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  h)  e'
addizionata  a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi
in  cui  il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito  con quello di
regolare esecuzione.
  4.   Gli   importi   derivanti   dall'applicazione  del  precedente
articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al
precedente   comma  1,  lettere  da  a)  ad  h)  sono  ripartiti  tra
responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la
sicurezza,    direttore   lavori,   collaudatore   e   i   rispettivi
collaboratori,  ove  presenti,  attribuendo ai predetti collaboratori
una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi.
  5.  Le  quote  corrispondenti  a  prestazioni  che  sono  svolte da
personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione  costituiscono
economie.
  6.   La  liquidazione  degli  incentivi  per  la  progettazione  e'
effettuata  ad  avvenuta  approvazione  del  certificato  di regolare
esecuzione o degli atti di collaudo.
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 3, comma 4 e 12
          del  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione
          della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le  prescrizioni
          minime  di  sicurezza  e  di salute da attuare nei cantieri
          temporanei o mobili):
              «Art 3 (Obblighi del committente o del responsabile dei
          lavori). - (Omissis).
              4.  Nei  casi  di  cui  al comma 3, il committente o il
          responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
          designa  il  coordinatore  per l'esecuzione dei lavori, che
          deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.».
              «Art.  12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
          Il   piano   contiene   l'individuazione,  l'analisi  e  la
          valutazione  dei  rischi,  e  le conseguenti procedure, gli
          apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
          la  durata  dei  lavori,  il  rispetto  delle  norme per la
          prevenzione  degli  infortuni  e la tutela della salute dei
          lavoratori,  nonche'  la  stima  dei relativi costi che non
          sono  soggetti  al  ribasso  nelle  offerte  delle  imprese
          esecutrici.   Il  piano  contiene  altresi'  le  misure  di
          prevenzione  dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
          simultanea  o  successiva  di piu' imprese o dei lavoratori
          autonomi  ed  e' redatto anche al fine di prevedere, quando
          cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
          quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione
          collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
          e  prescrizioni  correlate  alla complessita' dell'opera da
          realizzare  ed alle eventuali fasi critiche del processo di
          costruzione.  In particolare il piano contiene in relazione
          alla   tipologia   del  cantiere  interessato,  i  seguenti
          elementi:
                a) modalita'   da   seguire  per  la  recinzione  del
          cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
                b) protezioni   o   misure   di  sicurezza  contro  i
          possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
                c) servizi igienico-assistenziali;
                d) protezioni  o  misure  di  sicurezza connesse alla
          presenza nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture
          sotterranee;
                e) viabilita' principale di cantiere;
                f) impianti  di  alimentazione  e  reti principali di
          elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
                g) impianti,  di  terra  e  di  protezione  contro le
          scariche atmosferiche;
                h) misure generali di protezione contro il rischio di
          seppellimento da adottare negli scavi;
                i) misure  generali  da adottare contro il rischio di
          annegamento;
                l) misure  generali  di protezione da adottare contro
          il rischio di caduta dall'alto;
                m) misure  per assicurare la salubrita' dell'aria nei
          lavori in galleria;
                n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
          della volta nei lavori in galleria;
                o) misure  generali di sicurezza da adottare nel caso
          di  estese  demolizioni  o  manutenzioni,  ove le modalita'
          tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
                p) misure  di  sicurezza contro i possibili rischi di
          incendio  o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
          pericolosi utilizzati in cantiere;
                q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
          dall'art. 14;
                r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
          dall'art. 5, comma 1, lettera c);
                s) valutazione,   in  relazione  alla  tipologia  dei
          lavori,   delle  spese  prevedibili  per  l'attuazione  dei
          singoli elementi del piano;
                t) misure  generali  di protezione da adottare contro
          gli sbalzi eccessivi di temperatura.
              2.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento e' parte
          integrante del contratto di appalto.
              3.  I  datori  di  lavoro  delle imprese esecutrici e i
          lavoratori  autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
          nel  piano  di  cui  al  comma  1  e nel piano operativo di
          sicurezza.
              4.  I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
          a  disposizione  dei  rappresentanti per la sicurezza copia
          del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento e del piano
          operativo   di   sicurezza   almeno   dieci   giorni  prima
          dell'inizio dei lavori.
              5.  L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
          al  coordinatore  per l'esecuzione proposte di integrazione
          al  piano  di  sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
          poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
          della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le eventuali
          integrazioni  possono  giustificare modifiche o adeguamento
          dei prezzi pattuiti.
              6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   ai   lavori  la  cui  esecuzione  immediata  e'
          necessaria   per   prevenire   incidenti  imminenti  o  per
          organizzare urgenti misure di salvataggio.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 31, comma 1-bis,
          lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              «1-bis.  Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione,  e
          comunque  prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
          il  concessionario  redige  e  consegna  ai soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2:
                a) eventuali   proposte   integrative  del  piano  di
          sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
          sicurezza  quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
                b) un  piano  di  sicurezza  sostitutivo del piano di
          sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
          sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
          del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».