Art. 3.

  1.  L'incentivo  per  gli  incaricati  della  progettazione  e loro
collaboratori  di  cui  all'articolo 2,  comma  1, lettera b), non e'
conferito  quando  nel corso dei lavori si renda necessario apportare
al   progetto,   ai   fini   della   realizzazione   ed   ultimazione
dell'intervento,  varianti  in  corso  d'opera per il manifestarsi di
errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto
dall'articolo  25,  comma  1,  lettera  d),  e  comma  4  della legge
11 febbraio  1994,  n.  109, previa comunicazione agli interessati ai
fini del contraddittorio.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, lettera d)
          e 4, della citata legge 11 febbraio 1004, n. 109:
              - Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
          in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) - c) (Omissis).
                d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
              (Omissis).
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.ยป