Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attivita' svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 marzo 2003 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322
Nota all'art. 5: - Per la legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note all'art. 1.