Art. 5.

  1.  Le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano per la
determinazione   degli   incentivi  relativi  alle  attivita'  svolte
successivamente  alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  con  riferimento  a tutti i lavori il cui collaudo o
certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta
data.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 marzo 2003
                                                Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003

  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle
          note all'art. 1.