Art. 2.
                        Modifiche al Capo III
  1. Alla  lettera  c)  del  comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
dopo  le  parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo
quanto previsto all'articolo 20».
  2. Al  comma 2  dell'articolo 17  del  testo  unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,»  sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di
astensione   di   cui  all'articolo 7,  comma 6,  e  all'articolo 12,
comma 2,».
  3. All'articolo  22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
  «2. L'indennita'   di   maternita',   comprensiva   di  ogni  altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui  all'articolo 1,  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con  gli  stessi  criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art. 16, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  151 del 2001, come modificato dal presente
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
                b) ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data
          effettiva del parto;
                c) durante  i  tre  mesi  dopo il parto, salvo quanto
          previsto all'art. 20;
                d) durante  gli ulteriori giorni non goduti prima del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a  quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
          congedo di maternita' dopo il parto.».
              -  Il  testo  dell'art. 17, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
          disporre,  sulla  base  di accertamento medico, avvalendosi
          dei  competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
          sensi  degli  articoli 2  e  7  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  l'interdizione  dal lavoro delle
          lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
          astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o
          fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e
          all'art.  12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui duraa
          sara'  determinata  dal  servizio  stesso,  per  i seguenti
          motivi:
                a) nel  caso  di gravi complicanze della gravidanza o
          di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
                b) quando  le condizioni di lavoro o ambientali siano
          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
          bambino;
                c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre  mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
          12.».
              -  Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  22  (Trattamento  economico  e normativo) (legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
          legge   9   dicembre   1977,  n.  903,  art.  3,  comma  2;
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5). - 1. Le
          lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
          all'80  per  cento  della retribuzione per tutto il periodo
          del  congedo  di  maternita',  anche  in  attuazione  degli
          articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
              2. L'indennita'  di  maternita',  comprensiva  di  ogni
          altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con
          le  modalita'  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge  30
          dicembre  1979,  n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
          1980,  n.  33,  e  con  gli  stessi  criteri  previsti  per
          l'erogazione     delle    prestazioni    dell'assicurazione
          obbilgatoria contro le malattie.
              3.  I  periodi  di  congedo di maternita' devono essere
          computati  nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
          compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia e alle ferie.
              4.  I  medesimi  periodi  non  si computano ai fini del
          raggiungimento  dei  limiti  di  permanenza  nelle liste di
          mobilita'  di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
          223,   fermi  restando  i  limiti  temporali  di  fruizione
          dell'indennita'   di   mobilita'.  I  medesimi  periodi  si
          computano  ai  fini del raggiungimento del limite minimo di
          sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato  per  poter
          beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
              5.  Gli  stessi periodi sono considerati, ai fini della
          progressione  nella  carriera,  come  attivita' lavorativa.
          quando  i  contratti collettivi non richiedano a tale scopo
          particolari requisiti.
              6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
          lavoratrice    ad    altro    titolo   non   vanno   godute
          contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
              7.  Non  viene  cancellata  dalla lista di mobilita' ai
          sensi  dell'art.  9  della legge 23 luglio 1991, n. 223, la
          lavoratrice  che,  in  periodo  di  congedo  di maternita',
          rifiuta  l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi
          di  pubblica  utilita',  ovvero  l'avviamento  a  corsi  di
          formazione professionale.
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.
          33  (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
          proroga    dei    contratti   stipulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
          sulla occupazione giovanile), e' il seguente:
              «Art.  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1980,  per i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto  comma,  le  indennita' di malattia e di maternita di
          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  sono  corrisposte  agli aventi diritto a cura dei
          datori   di  lavoro  all'atto  della  corresponsione  della
          retribuzione  per  il  periodo  di paga durante il quale il
          lavoratore   ha   ripreso   l'attivita'  lavorativa,  fermo
          restando  l'obbligo  del  datore di lavoro di corrispondere
          anticipazioni  a  norma dei contratti collettivi e, in ogni
          caso,  non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
          mese precedente, salvo conguaglio.
              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare nella denuncia
          contributiva,   con   le  modalita  che  saranno  stabilite
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, i dati
          relativi  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e di
          maternita',  nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
          di  cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
          periodi  di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
          di  detti  trattamenti  con  quelli  dei contributi e delle
          altre   somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo  le
          disposizioni  previste  in materia di assegni familiari, in
          quanto compatibili.
              Le  prestazioni  di  cui  al primo comma, indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal  datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
          in   dipendenza   del   rapporto  di  lavoro  e  restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Qualora  il  datore  di  lavoro non possa recuperare le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero.
              Nel  caso  che  dalla  denuncia contributiva risulti un
          saldo  attivo  a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. e'
          tenuto  a  rimborsare  l'importo  del  saldo  a credito del
          datore  di  lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
          della   denuncia   stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a  credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
          giorno,  e  gli  interessi  legali maggiorati di 5 punti, a
          decorrere  dal  centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
          contributiva  risulti  inesatta o incompleta, il termine di
          novanta  giorni  decorre  dalla  data  in  cui il datore di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa.
              L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede
          direttamente   al   pagamento  agli  aventi  diritto  delle
          prestazioni  di  malattia  e  maternita'  per  i lavoratori
          agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per i
          lavoratori   assunti  a  tempo  determinato  per  i  lavori
          stagionali;   per   gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
          familiari;  per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni.
              Si  applicano  comunque  le  modalita  disciplinate dai
          primi  cinque  commi del presente articolo, nei casi in cui
          esse  siano  previste dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro di categoria.
              Ai   soci  delle  compagnie  del  danno  industriale  e
          carenanti  di  Genova  vengono assicurate le prestazioni di
          cui  all'art.  3,  punto  e), della legge 22 marzo 1967, n.
          161,  che  sono poste a carico del fondo assistenza sociale
          lavoratori  portuali  di cui alla suddetta legge attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati.
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale i dati retributivi ed
          ogni  altra  notizia necessaria per la determinazione delle
          prestazioni.
              Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          sentito   il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale,  in  relazione  a
          particolari  situazioni  e  tenuto conto delle esigenze dei
          lavoratori   e   dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
          proprio   decreto   stabilire   sistemi   diversi   per  la
          corresponsione   delle   prestazioni  di  cui  al  presente
          articolo.
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri   le   prestazioni  economiche  per  malattia  e  per
          maternita'  non  spettanti, ovvero per periodi ed in misura
          superiore  a  quelli  spettanti,  e' punito con la multa da
          lire   200.000   a  lire  1.000.000,  salvo  che  il  fatto
          costituisce  reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun
          soggetto cui riferisce l'infrazione.
              Il  datore  di lavoro che non provveda, entro i termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera  di  malattia  e di maternita' dovuta e' punito
          con  una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione.
              Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche  per  maternita',  malattia ed infortunio di cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
          di  malattia,  stabiliti  - per i marittimi, in misura pari
          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai
          dell'industria   -   e   il   pagamento  delle  prestazioni
          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle
          casse  marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme  gia in
          vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle  casse stesse
          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  che rimborsera' gli oneri relativi al
          servizio prestato per suo conto.».