Art. 6.
                        Modifiche al Capo XI
  1. All'articolo  69  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  «compreso  il  relativo trattamento
economico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «compresi il relativo
trattamento   economico   e   il  trattamento  previdenziale  di  cui
all'articolo 35»;
    b) dopo   il   comma 1   e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni  del  presente  articolo  trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di
          cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal
          1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui
          all'art.  32,  compresi il relativo trattamento economico e
          il   trattamento   previdenziale   di   cui   all'art.  35,
          limitatamente  ad  un  periodo  di tre mesi, entro il primo
          anno di vita del bambino.
              1-bis.  - Le disposizioni del presente articolo trovano
          applicazione  anche  nei  confronti dei genitori adottivi o
          affidatari.».