ART. 12.
         (Azioni emesse da societa' concessionarie di porti
                        o approdi turistici).
   1.  Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi
turistici  le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di
ormeggio   presso   tali   strutture   non   costituiscono  strumento
finanziario  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
lettera  a),  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58.
 
          Nota all'art. 12, comma 1:
              - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58,  recante:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita:
              «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
                a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;».