ART. 12. (Azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici). 1. Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nota all'art. 12, comma 1: - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita: «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;».