ART. 2.
       (Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
   1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla seguente:
   "b)  per  noleggio  di unita' da diporto, il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere
a   disposizione   dell'altra   parte  l'unita'  da  diporto  per  un
determinato  periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine
o  acque  interne  di  sua  scelta,  da  fermo o in navigazione, alle
condizioni  stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella
disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze  resta anche
l'equipaggio".
   2.  E'  istituita la qualifica professionale di comandante di nave
da diporto adibita al noleggio.
   3.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
     a)   il  conseguimento  della  qualificazione  professionale  di
comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
     b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto
impiegate  in  attivita'  di  noleggio, nonche' la determinazione del
numero   minimo   dei   componenti   l'equipaggio,  d'intesa  con  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
     c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei
servizi  di  bordo  delle unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio e delle navi da diporto;
     d)   l'attuazione   delle   disposizioni  dell'articolo  10  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente
articolo.
   4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n.  535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647, e' abrogato.
   5.   Le   condizioni   economiche,   normative,   previdenziali  e
assicurative  dei  marittimi  italiani  e  comunitari imbarcati sulle
unita'   da   diporto   impiegate   in  attivita'  di  noleggio  sono
disciplinate   dalle   norme  vigenti  in  materia  di  contratto  di
arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
   6.   Fermo   restando   quanto  disposto  dal  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189,  il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a
bordo  delle  unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e'
disciplinato  dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello
Stato  di  appartenenza  del marittimo non comunitario a scelta delle
parti  e  comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
 
          Nota all'art. 2, comma 3:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):
              -  Per  l'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996 si veda
          nella nota all'art. 2, comma 1.
          Nota all'art. 2, comma 6:
              -  Il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
          recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero»,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1998,  n. 191, e modificato
          dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla
          normativa  in  materia  di  immigrazione e di asilo» che e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199.