ART. 2. (Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio). 1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla seguente: "b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio". 2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti: a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2; b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto; d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo. 4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato. 5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e' disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
Nota all'art. 2, comma 3: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 2, comma 3, lettera d): - Per l'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996 si veda nella nota all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 2, comma 6: - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» che e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199.