ART. 4.
    (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
   1.  All'articolo  2  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 9 e' aggiunto il seguente:
   "9-bis.  I  limiti  geografici  delle aree protette marine entro i
quali  e'  vietata  la navigazione senza la prescritta autorizzazione
sono  definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della
Marina  e  individuati  sul  territorio  con  mezzi  e  strumenti  di
segnalazione   conformi   alla   normativa  emanata  dall'Association
Internationale de Signalisation Maritime-International Association of
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
   2.  All'articolo  30  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Qualora  l'area  protetta  marina non sia segnalata con i
mezzi  e  gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque,
al  comando  o  alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque
non  sia  a  conoscenza  dei  vincoli  relativi a tale area, violi il
divieto  di  navigazione  a  motore  di cui all'articolo 19, comma 3,
lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 200 euro a 1.000 euro".
   3.  All'articolo  30  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
   "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e'
determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area
protetta  marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui
all'articolo  2,  comma  9-bis,  e  la  persona  al  comando  o  alla
conduzione  dell'unita'  da diporto non sia comunque a conoscenza dei
vincoli relativi a tale area".
 
          Nota all'art. 4, comma 1:
              - L'art.   2  della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,
          recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
          1991,  n.  292, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              «Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette).
          -  1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri,
          fluviali,  lacuali  o  marine  che  contengono  uno  o piu'
          ecosistemi   intatti   o   anche   parzialmentealterati  da
          interventi   antropici,  una  o  piu'  formazioni  fisiche,
          geologiche,   geomorfologiche,   biologiche,   di   rilievo
          internazionale   o   nazionale  per  valori  naturalistici,
          scientifici,  estetici,  culturali,  educativi e ricreativi
          tali  da  richiedere l'intervento dello Stato ai fini della
          loro conservazione per le generazioni presenti e future.
              2.  I parchi naturali regionali sono costituiti da aree
          terrestri,  fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di
          mare  prospicienti  la  costa,  di  valore  naturalistico e
          ambientale,  che  costituiscono,  nell'ambito di una o piu'
          regioni  limitrofe,  un  sistema omogeneo individuato dagli
          assetti  naturali  dei  luoghi, dai valori paesaggistici ed
          artistici  e  dalle  tradizioni culturali delle popolazioni
          locali.
              3.   Le   riserve  naturali  sono  costituite  da  aree
          terrestri,  fluviali, lacuali o marine che contengono una o
          piu'  specie  naturalisticamente  rilevanti  della  flora e
          della  fauna,  ovvero  presentino  uno  o  piu'  ecosistemi
          importanti   per   le   diversita'   biologiche  o  per  la
          conservazione  delle risorse genetiche. Le riserve naturali
          possono  essere  statali o regionali in base alla rilevanza
          degli interessi in esse rappresentati.
              4.  Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono
          le  aree  protette come definite ai sensi del protocollo di
          Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
          protette  di  cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle
          definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
              5.  Il  Comitato  per  le aree naturali protette di cui
          all'art.  3  puo'  operare ulteriori classificazioni per le
          finalita'  della  presente  legge  ed allo scopo di rendere
          efficaci  i  tipi  di protezione previsti dalle convenzioni
          internazionali  ed  in  particolare  dalla  convenzione  di
          Ramsar  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
          13 marzo 1976, n. 448.
              6.  La  classificazione delle aree naturali protette di
          rilievo  internazionale  e nazionale, qualora rientrino nel
          territorio   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa
          con  le  regioni  e le province stesse secondo le procedure
          previste  dalle  norme di attuazione dei rispettivi statuti
          d'autonomia  e,  per  la  regione Valle d'Aosta, secondo le
          procedure  di  cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n.
          453.
              7.   La  classificazione  e  l'istituzione  dei  parchi
          nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali, terrestri,
          fluviali   e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con  le
          regioni.
              8.  La  classificazione  e  l'istituzione  dei parchi e
          delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
          effettuate dalle regioni.
              9.  Ciascuna  area naturale protetta ha diritto all'uso
          esclusivo della propria denominazione.
              9-bis.  I  limiti geografici delle aree protette marine
          entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta
          autorizzazione   sono   definiti   secondo  le  indicazioni
          dell'Istituto  idrografico  della  Marina e individuati sul
          territorio  con  mezzi e strumenti di segnalazione conformi
          alla  normativa  emanata dall'Association Internationale de
          Signalisation  Maritime-International Association of Marine
          Aids    to    Navigation    and    Lighthouse   Authorities
          (AISM-IALA).».
          Nota all'art. 4, comma 2:
              - L'art.  30  della  legge n. 394/1991, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.   30   (Sanzioni).   -   1.   Chiunque  viola  le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 13 e' punito con
          l'arresto  fino  a  dodici  mesi  e  con  l'ammenda da lire
          duecentomila  a  lire  cinquantamilioni.  Chiunque viola le
          disposizioni  di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
          3,  e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
          da  lire  duecentomila  a  lire venticinquemilioni. Le pene
          sono raddoppiate in caso di recidiva.
              1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
          con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis,
          chiunque,  al  comando  o  alla  conduzione di un'unita' da
          diporto,  che  comunque  non  sia  a conoscenza dei vincoli
          relativi  a  tale  area,  violi il divieto di navigazione a
          motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera e), e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          200 euro a 1.000 euro.
              2.  La  violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli
          organismi  di  gestione  delle  aree  protette  e' altresi'
          punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da  lire  cinquantamila  a  lire  duemilioni.  Tali
          sanzioni  sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di
          cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal legale
          rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area
          protetta.
              2-bis.  La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
          comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
          euro,  qualora l'area protetta marina non sia segnalata con
          i  mezzi  e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis, e
          la  persona  al  comando  o  alla conduzione dell'unita' da
          diporto  non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi
          a tale area.
              3.  In  caso di violazioni costituenti ipotesi di reati
          perseguiti  ai  sensi  degli  articoli 733 e 734 del codice
          penale  puo'  essere  disposto  dal  giudice  o, in caso di
          flagranza,  per  evitare  l'aggravamento o la continuazione
          del   reato,  dagli  addetti  alla  sorveglianza  dell'area
          protetta,  il  sequestro di quanto adoperato per commettere
          gli  illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a
          provvedere    alla    riduzione   in   pristino   dell'area
          danneggiata,   ove  possibile,  e  comunque  e'  tenuto  al
          risarcimento del danno.
              4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
          nei  casi  di  particolare gravita', la confisca delle cose
          utilizzate per la consumazione dell'illecito
              5.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge
          24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il
          presente articolo.
              6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art.
          18  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  sul diritto al
          risarcimento  del  danno ambientale da parte dell'organismo
          di gestione dell'area protetta.
              7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
          di salvaguardia delle riserve naturali statali.
              8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche  in  relazione  alla  violazione alle disposizioni di
          leggi  regionali  che  prevedono  misure di salvaguardia in
          vista  della  istituzione  di  aree protette e con riguardo
          alla   trasgressione  di  regolamenti  di  parchi  naturali
          regionali.
              9.   Nell'area  protetta  dei  monti  Cervati,  non  si
          applicano,  fino  alla  costituzione del parco nazionale, i
          divieti di cui all'art. 17, comma 2.».