ART. 5.
              (Modifiche al codice della navigazione).
   1.  Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione,
le  parole:  "e  dagli  altri  uffici  designati  dal Ministro per le
comunicazioni"  sono  sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione
marittima.  Le  matricole  tenute dai compartimenti marittimi che non
siano   sede  di  direzione  marittima  e  dagli  altri  uffici  sono
accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
   2.  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  1164  del  codice della
navigazione, e' aggiunto il seguente:
   "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa
sulle  aree  marine  protette,  chi non osserva i divieti fissati con
ordinanza  dalla  pubblica  autorita'  in  materia di uso del demanio
marittimo  per  finalita'  turistico-ricreative  dalle quali esuli lo
scopo  di  lucro,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
 
          Nota all'art. 5, comma 1:
              - Il  testo dell'art. 146 del codice della navigazione,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
          1.  Le  navi  maggiori sono iscritte nelle matricole tenute
          dagli  uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione
          marittima.  Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
          che  non  siano  sede  di direzione marittima e dagli altri
          uffici   sono  accentrate  presso  le  direzioni  marittime
          sovraordinate.
              Le  navi  minori  e  i  galleggianti  sono iscritti nei
          registri   tenuti   dagli  uffici  di  compartimento  e  di
          circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
              Per  le  navi e i galleggianti addetti alla navigazione
          interna  i  registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
          dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
          Nota all'art. 5, comma 2:
              - Il testo dell'art. 1164 del codice della navigazione,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). -
          Chiunque   non   osserva   una   disposizione  di  legge  o
          regolamento,   ovvero   un  provvedimento  legalmente  dato
          dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio
          marittimo  o  aeronautico  ovvero delle zone portuali della
          navigazione  interna e' punito, se il fatto non costituisce
          reato,  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da lire due milioni a lire sei milioni.
              Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della
          normativa  sulle  aree  marine  protette  che non osserva i
          divieti  fissati  con ordinanza dalla pubblica autorita' in
          materia   di   uso  del  demanio  marittimo  per  finalita'
          turistico-ricreative  dalle  quali esuli lo scopo di lucro,
          e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da 100 euro a 1.000 euro.».
          Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3:
              - La  direttiva  94/25/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  in  materia di ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative degli Stati
          membri  riguardanti  le  imbarcazione  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.