ART. 5. (Modifiche al codice della navigazione). 1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate". 2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, e' aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
Nota all'art. 5, comma 1: - Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - 1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.». Nota all'art. 5, comma 2: - Il testo dell'art. 1164 del codice della navigazione, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette che non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.». Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3: - La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.