Art. 6
            Delega al Governo per l'emanazione del codice
sulla Nautica da diporto. Disposizioni varie

  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto con gli altri
Ministri  interessati, un decreto legislativo recante il codice delle
disposizioni  legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento  e  armonizzazione di tutte le normative nazionali e
   comunitarie  comunque  rilevanti  nella  materia  della nautica da
   diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche
   delle seguenti misure:
   1)  semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e
   di  trascrizione  nei  registri delle imbarcazioni e delle navi da
   diporto  e  delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del
   certificato  di  sicurezza  nonche'  alla  istituzione di registri
   nazionali;
   2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da diporto;
   3)   rinvio   alle   norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per  la
   misurazione  dei  natanti  e  delle imbarcazioni da diporto e alle
   norme  EN/ISO  8665  per l'accertamento della potenza dei relativi
   motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e
   del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
   4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per
   le   prestazioni  e  i  servizi  resi  dagli  organi  dello  Stato
   competenti  in  materia di navigazione da diporto, che sostituisca
   le tabelle previste da precedenti disposizioni;
   5)   semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  relativi
   all'utilizzo,  per  le  sole  esigenze di soccorso, delle stazioni
   radiotelefoniche in dotazione alle unita' da diporto;
c) eliminazione  delle  duplicazioni  di  competenza sulla base delle
   seguenti ulteriori misure:
   1)  revisione  delle  competenze  degli  uffici  marittimi e della
   motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
   2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
   al  Ministero  delle  attivita'  produttive  della vigilanza sulla
   rispondenza  alle  norme  tecniche  di attrezzature e dotazione da
   utilizzare a bordo di unita' da diporto;
d) previsione  di  soluzioni  organizzative  tali  da  garantire  una
   completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione  della  disciplina  delle  patenti nautiche nel contesto
   comunitario  e  in  quello  degli accordi internazionali stipulati
   dall'Italia,  in modo da coordinare le competenze amministrative e
   definire  nuovi  criteri  in  materia  di  requisiti fisici per il
   conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
   disabili;
f) previsione   dell'impegno   della   scuola   pubblica   e  privata
   nell'insegnamento  dell'educazione  marinara  anche  prevedendo la
   creazione  di  specifici  corsi  di  istruzione per il settore del
   turismo nautico;
g) previsione  dell'emanazione  delle  norme regolamentari necessarie
   all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica
   da  diporto,  ivi  incluse  quelle  in  materia di sicurezza della
   navigazione,   prevedendo,  tra  l'altro,  l'uso  obbligatorio  di
   dispositivi  di  sicurezza  elettronici in grado di consentire, in
   caso  di  caduta in mare, oltre alla individuazione della persona,
   la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione  espressa  delle norme da intendere abrogate alla data
   di entrata in vigore del decreto legislativo.
  2.  Il  decreto  legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3.   Il   Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema  di  decreto
legislativo   di   cui   al   comma   1,   accompagnato  dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari.  Ciascuna  Commissione  esprime il proprio parere entro
venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo.
  4.  Il  Governo,  esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette
alle   Camere,   con   le   sue   osservazioni  e  con  le  eventuali
modificazioni,  il  testo  per  il parere definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni
dall'assegnazione.   Decorsi   inutilmente  i  termini  previsti  dal
presente comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
  5.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  stabiliti  dal presente articolo, il Governo puo' emanare,
con  la  procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle
competenti   Commissioni  parlamentari,  disposizioni  integrative  o
correttive del medesimo decreto legislativo.
  6.   Gli   uffici   competenti  a  ricevere  il  rapporto  previsto
dall'articolo  17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativamente  agli  illeciti  amministrativi  di  cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del
Ministro  dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di
porto.
  7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni
del  demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai sensi
del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684,
sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
  8.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 6, comma 2:
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,    recante:    "Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, cosi' recita:
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unficata).  -  1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 6, comma 6:
              - L'art.  17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, cosi' recita:
              "1. Qualora  non  sia  stato effettuato il pagamento in
          misura  ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
          la   violazione,   salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista
          nell'art.  24, deve presentare rapporto, con la prova delle
          eseguite   contestazioni   o   notificazioni,   all'ufficio
          periferico  cui  sono  demandati attribuzioni e compiti del
          Ministero  nella  cui  competenza  rientra  la materia alla
          quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in  mancanza,  al
          prefetto".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982,  n.  571,  recante:  "Norme  per  l'attuazione  degli
          articoli 15,  ultimo  comma,  e  17, penultimo comma, della
          legge  24 novembre  1981,  n. 689, concernente modifiche al
          sistema  penale"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          19 agosto  1982, n. 228. La data del decreto e' stata cosi'
          rettificata  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 settembre 1982, n. 266.
              -  Il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2001,
          recante: "Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto
          legislativo   30 dicembre   1999,   n.  507,  degli  uffici
          periferici  del Ministero dei trasporti e della navigazione
          ai  quali  deve  essere  inviato il rapporto previsto dalla
          legge  24 novembre  1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge
          28 dicembre  1993,  n.  561",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
          Nota all'art. 6, comma 7:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio
          1977,  n.  684, recante: "Norme di attuazione dello statuto
          della  Regione  siciliana in materia di demanio marittimo",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1977, n.
          245.