Art. 7 
                            Parere unico 
  1. Nel caso di  sperimentazioni  cliniche  multicentriche  condotte
solo in Italia, o in Italia e in  altri  Paesi,  il  parere  motivato
sulla sperimentazione stessa e' espresso  dal  comitato  etico  della
struttura   italiana   alla   quale   afferisce   lo   sperimentatore
coordinatore per l'Italia, entro trenta giorni a decorrere dalla data
di ricevimento della domanda di cui all'articolo  8,  presentata  dal
promotore  della   sperimentazione   nella   forma   prescritta;   la
sperimentazione  non  puo'  avere  inizio  in   nessun   sito   prima
dell'espressione di detto parere. 
  2. I  comitati  etici  interessati  dalla  sperimentazione  possono
comunicare  al  comitato  etico  di  cui  al   comma   1,   eventuali
osservazioni. Il comitato etico di  cui  al  comma  1,  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  presentata   nella   forma
prescritta, di  cui  all'articolo  8,  comunica  al  promotore  della
sperimentazione,  agli  altri  comitati   etici   interessati   dalla
sperimentazione e al Ministero della salute il proprio parere. 
  3. Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutato
nel suo complesso dai comitati  etici  degli  altri  centri  italiani
partecipanti alla sperimentazione stessa; i comitati etici di tutti i
centri in cui e' effettuata la sperimentazione possono modificare  la
formulazione del consenso  informato  limitatamente  ai  soggetti  in
sperimentazione   presso   il   proprio   centro,    e    subordinare
all'accettazione   di   tali   modifiche   la   partecipazione   alla
sperimentazione. I  comitati  etici  dei  centri  partecipanti  hanno
competenza  nel  giudicare  tutti   gli   aspetti   del   protocollo.
L'accettazione o il rifiuto del parere del comitato di cui  al  comma
1, adeguatamente motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei
centri collaboratori al promotore della sperimentazione,  agli  altri
comitati dei centri partecipanti e alle Autorita' competenti entro un
massimo di 30 giorni a decorrere da  quello  in  cui  hanno  ricevuto
detto parere unico. 
  4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche le  proroghe
di cui all'articolo 6, comma 5, sono previste solo  per  il  comitato
etico di cui al comma 1.