Art. 3.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  principio  di  parita'  di trattamento senza distinzione di
religione,  di  convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta' e di
orientamento  sessuale  si applica a tutte le persone sia nel settore
pubblico  che  privato  ed  e' suscettibile di tutela giurisdizionale
secondo  le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento
alle seguenti aree:
    a)   accesso  all'occupazione  e  al  lavoro,  sia  autonomo  che
dipendente,  compresi  i  criteri  di  selezione  e  le condizioni di
assunzione;
    b)  occupazione  e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
    c)  accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale,   perfezionamento  e  riqualificazione  professionale,
inclusi i tirocini professionali;
    d)  affiliazione  e  attivita'  nell'ambito  di organizzazioni di
lavoratori,   di   datori   di   lavoro  o  di  altre  organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
  2.  La  disciplina  di  cui  al  presente decreto fa salve tutte le
disposizioni vigenti in materia di:
    a)  condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,
all'assistenza  e  alla  previdenza  dei  cittadini dei Paesi terzi e
degli apolidi nel territorio dello Stato;
    b) sicurezza e protezione sociale;
    c)  sicurezza  pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione
dei reati e tutela della salute;
    d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
    e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
  3.  Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di
impresa,   non   costituiscono   atti  di  discriminazione  ai  sensi
dell'articolo   2   quelle   differenze   di   trattamento  dovute  a
caratteristiche  connesse alla religione, alle convinzioni personali,
all'handicap,  all'eta'  o  all'orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui   essa   viene   espletata,  si  tratti  di  caratteristiche  che
costituiscono  un  requisito  essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento  dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto
di  discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove
esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle
funzioni  che  le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o
di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
  4.  Sono,  comunque,  fatte  salve  le  disposizioni  che prevedono
accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita'
di  una  idoneita'  ad  uno  specifico  lavoro  e le disposizioni che
prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli
adolescenti,  ai  giovani,  ai lavoratori anziani e ai lavoratori con
persone  a  carico,  dettati  dalla particolare natura del rapporto e
dalle  legittime  finalita'  di  politica  del lavoro, di mercato del
lavoro e di formazione professionale.
  5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo
2  le  differenze  di  trattamento  basate  sulla  professione di una
determinata  religione  o  di  determinate  convinzioni personali che
siano  praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni
pubbliche  o  private,  qualora  tale  religione  o  tali convinzioni
personali,  per  la  natura  delle  attivita' professionali svolte da
detti  enti  o  organizzazioni  o  per  il  contesto in cui esse sono
espletate,    costituiscano   requisito   essenziale,   legittimo   e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.
  6.  Non  costituiscono,  comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo  2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente  discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita'   legittime   perseguite  attraverso  mezzi  appropriati  e
necessari.  In  particolare,  resta  ferma  la  legittimita'  di atti
diretti  all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che
riguardi  la  cura,  l'assistenza,  l'istruzione  e  l'educazione  di
soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati
in  via  definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei
minori e la pornografia minorile.