Art. 5
                       Legittimazione ad agire

  1.   Le   rappresentanze   locali  delle  organizzazioni  nazionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,
rilasciata  per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena
di  nullita',  sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in
nome   e   per   conto  o  a  sostegno  del  soggetto  passivo  della
discriminazione,   contro  la  persona  fisica  o  giuridica  cui  e'
riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
  2.  Le  rappresentanze  locali  di  cui  al comma 1 sono, altresi',
legittimate  ad  agire nei casi di discriminazione collettiva qualora
non  siano  individuabili in modo diretto e immediato le persone lese
dalla discriminazione.