Art. 2.
              (Applicazione e revoca della sospensione
                    condizionata dell'esecuzione)
    1.  Il  magistrato  di  sorveglianza  provvede  con ordinanza, su
istanza  dell'interessato  o  del suo difensore, sulla sospensione di
cui all'articolo 1.
    2.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3
e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
    3.  Il  magistrato  di  sorveglianza puo' chiedere alle autorita'
competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
    4.  Dell'applicazione  della misura di cui all'articolo 1 e' data
immediata  comunicazione  all'autorita'  di  polizia  competente, che
vigila  sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa
rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
    5. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata
se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle
prescrizioni  di  cui  all'articolo  4  o commette, entro cinque anni
dalla  sua  applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti
una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
    6.  Il  tribunale  di  sorveglianza  provvede  sulla revoca della
misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di
procedura penale.
    7.  In  caso  di revoca il tribunale di sorveglianza determina la
residua  pena  detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle
limitazioni  patite dal condannato e del suo comportamento durante il
periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
    8.  Si  osservano  in  quanto  applicabili  le disposizioni degli
articoli  51-bis  e  51-ter  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
    9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.