Art. 7.
                     (Applicazione della legge)
    1.   Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  nei
confronti  dei  condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di
esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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