Art. 13.
                              Sanzioni
  1.  Al  titolare  di impresa individuale, all'institore preposto ad
essa  o  ad  un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel
caso  di  societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei
termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4
e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 200 ad euro 1.000.
  2.  Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad
essa  o  ad  un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di
societa'  in  nome  collettivo,  ai  soci  accomandatari  in  caso di
societa'   in   accomandita   semplice  o  per  azioni,  ovvero  agli
amministratori  in  ogni  altro  tipo  di  societa',  ivi comprese le
cooperative,   che   esercitano  le  attivita'  di  cui  al  presente
regolamento,  senza  l'iscrizione  dell'impresa  nel  registro  delle
imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante
l'avvenuta  sospensione,  ovvero dopo la cancellazione, si applica la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 200 ad
euro 1.000.
  3.  Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad
essa  o  ad  un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di
societa'  in  nome  collettivo,  ai  soci  accomandatari  in  caso di
societa'   in   accomandita   semplice  o  per  azioni,  ovvero  agli
amministratori  in  ogni  altro  tipo  di  societa',  ivi comprese le
cooperative,  che  affida  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  2  ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili
di  cui  al  comma  2,  si  applica  la  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
  4.  Chiunque  stipula  contratti per lo svolgimento di attivita' di
cui  all'articolo  2, o comunque si avvale di tali attivita' a titolo
oneroso,  con  imprese  di facchinaggio non iscritte o cancellate dal
registro   delle   imprese  o  dall'albo  provinciale  delle  imprese
artigiane,  o  con  iscrizione  sospesa,  e'  soggetto  alla sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500.
Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi
si  applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 5.000 ad euro 25.000.
  5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3
e  4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore
a  quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita e' assimilata
all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
  6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o
cancellate  dal  registro delle imprese o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, sono nulli.
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni di cui al presente
articolo,  all'accertamento  delle  eventuali violazioni nonche' alla
loro  contestazione  e  notificazione, a norma degli articoli 13 e 14
della  legge  24 novembre  1981,  n.  689, provvedono, per le imprese
artigiane,  la  commissione  provinciale  per  l'artigianato e per le
altre imprese, il responsabile del procedimento.
  8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di
spettanza dell'erario.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 13 e 14
          della  legge  24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche
          al sistema penale».
              «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.  Si  applicano  le disposizioni del primo comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
                 «Art.   14   (Contestazione  e  notificazione). - La
          violazione,  quando  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
              Per  i  residenti  all'estero, qualora la residenza, la
          dimora  o  il  domicilio non siano noti, la notifica non e'
          obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
          misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».