Art. 5.
             Riconoscimento di omologazioni equivalenti

  1.  Su  richiesta del costruttore possono essere applicate norme in
vigore   in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  o  aderenti
all'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo,  subordinatamente  al
riconoscimento,  da  parte  del  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  dell'equivalenza  tra  le  condizioni  o  le disposizioni
relative  alla  verifica  dei sistemi, componenti ed entita' tecniche
costituenti i filoveicoli stessi.