Art. 5. Riconoscimento di omologazioni equivalenti 1. Su richiesta del costruttore possono essere applicate norme in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, subordinatamente al riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative alla verifica dei sistemi, componenti ed entita' tecniche costituenti i filoveicoli stessi.