Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole: "Per gli ufficiali ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,"; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298."; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari). - 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, nonche' le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi. 2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti enti pubblici. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento del posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito. 5-bis. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.». - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo dell'art. 7: «Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventisettesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo. 4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b): a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo. 5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.».