Art. 12. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare: a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599; c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833; d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni; e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196; g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Modifica e abrogazione di norme). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio. 2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu' di dieci mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'art. 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. 4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare e in particolare: a) l'art. 33, primo comma, lettera f), e l'art. 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) l'art. 26, primo comma, lettera e), l'art. 35 e l'art. 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599; c) art. 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833; d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni; e) l'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196; g) l'art. 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.».