Art. 12.
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo  30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Sono  abrogate  le  disposizioni che prevedono lo stato di
celibe  o  di  vedovo  quale  requisito per il reclutamento ovvero il
matrimonio  quale causa di proscioglimento dal servizio del personale
militare ed in particolare:
    a)  l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
    b)  l'articolo  26,  primo  comma,  lettera  e),  l'articolo 35 e
l'articolo  40,  primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954,
n. 599;
    c)  articolo  34,  primo  comma, lettera f), della legge 3 agosto
1961, n. 833;
   d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;
    e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995,
n. 196;
    g)  l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Martino, Ministro della difesa
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 12:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  30  (Modifica  e  abrogazione  di norme). - 1. A
          decorrere  dal  1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano
          ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata
          con meno di dodici mesi di servizio.
              2.  Ai  volontari  di  truppa in ferma breve e in ferma
          annuale  in  servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu'
          di   dieci  mesi,  continua  ad  applicarsi  la  previgente
          normativa in materia di stato giuridico.
              3.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli
          articoli 2,  3,  4  e 5 del decreto legislativo 30 dicembre
          1997, n. 505.
              4.  A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'art.
          3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
              4-bis.  Sono  abrogate le disposizioni che prevedono lo
          stato  di  celibe  o  di  vedovo  quale  requisito  per  il
          reclutamento   ovvero   il   matrimonio   quale   causa  di
          proscioglimento  dal  servizio  del personale militare e in
          particolare:
                a) l'art.  33,  primo  comma, lettera f), e l'art. 45
          della legge 10 aprile 1954, n. 113;
                b) l'art.  26,  primo  comma, lettera e), l'art. 35 e
          l'art.  40,  primo comma, lettera f), della legge 31 luglio
          1954, n. 599;
                c) art.  34,  primo  comma,  lettera  f), della legge
          3 agosto 1961, n. 833;
                d) la  legge  8 agosto  1977,  n.  564,  e successive
          modificazioni;
                e) l'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
                f) l'art.   8,   comma  3,  del  decreto  legislativo
          11 maggio 1995, n. 196;
                g) l'art.  8,  comma  2,  lettera  c), numero 3), del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n. 332.».