Art. 3.
             Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter
            del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

  1.  Dopo  l'articolo  11  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  11-bis  (Sospensione delle attivita' dei consigli di leva) -
1.  La  data  dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione
delle  attivita'  dei consigli di leva sono stabilite con decreto del
Ministro della difesa.
  2.  Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di
cui  al  comma  1  sono  determinate  con  decreto direttoriale della
Direzione    generale    della   leva,   reclutamento   obbligatorio,
militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.
  Art.  11-ter  (Formazione  delle  liste  di  leva) - 1. Ai fini del
ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  f),  della  legge 14 novembre 2000, n. 331, i
comuni  e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere
le  attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva
anche  successivamente  alla  formazione  delle  liste  della  classe
1985.".
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
          14 novembre 2000, n. 331:
              «Art.  2  (Personale  militare  impegnato  nella difesa
          nazionale).  -  1.  Le  finalita'  di  cui  all'art. 1 sono
          assicurate da:
                a) ufficiali  in servizio permanente, di cui all'art.
          2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                b) sottufficiali   in  servizio  permanente,  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                c) volontari  di  truppa,  distinti  in  volontari in
          servizio   permanente,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo  12  maggio  1995, n. 196, e volontari in ferma
          volontaria prefissata;
                d) personale dell'Arma dei carabinieri;
                e) personale  del Corpo della Guardia di finanza, nei
          limiti  di  cui  all'art.  1 della legge 23 aprile 1959, n.
          189;
                f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
          quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
          coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
          insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
          organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
          militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
          cinque anni, nei seguenti casi:
                  1)  qualora  sia  deliberato  lo stato di guerra ai
          sensi dell'art. 78 della Costituzione;
                  2)  qualora  una  grave  crisi internazionale nella
          quale  l'Italia  sia  coinvolta  direttamente  o in ragione
          della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
          giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
          Forze armate.».