Art. 4.
      Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
e' inserito il seguente:
  "Art.  14-bis  (Impiego  dei  volontari  che  hanno subito ferite o
lesioni  in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria,
giudicato    idoneo   al   servizio   militare   incondizionato,   ma
permanentemente   non   idoneo   agli   incarichi,  specializzazioni,
categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni
riportate  in  servizio,  e'  impiegato, in attesa del giudizio sulla
eventuale  dipendenza  da  causa di servizio, in mansioni compatibili
con  il  nuovo  profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle
successive  rafferme  biennali,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti
dall'articolo  15,  comma  2,  fino  alla  definizione dell'eventuale
dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
  2.  Il  militare  e'  prosciolto  dalla ferma ovvero dalla rafferma
contratta  se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da
causa di servizio.".