Art. 4. Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio. 2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.".