Art. 5. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio. 4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14. 2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'art. 5, e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali. 3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio. 4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. 4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio. 4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.». - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987. - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», come modificato dalla legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n. 144; si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4: «Art. 2. - 1.-2. (Omissis). 3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto: a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale; b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto. 4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.