Art. 7. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "da ammettere annualmente in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "da mantenere annualmente in servizio".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo; b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi del titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».