Art. 7.
          Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n.  215,  le  parole:  "da  ammettere  annualmente  in servizio" sono
sostituite dalle seguenti: "da mantenere annualmente in servizio".
 
          Nota all'art. 7:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   8 maggio   2001,   n.  215  (vedi  nota  alle
          premesse), come modificato dal presente decreto:
              «Art.  21  (Ufficiali  ausiliari).  - 1. Sono ufficiali
          ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
                a) ufficiali  di  complemento  in  servizio  di prima
          nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
          della normativa vigente, o del congedo;
                b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
          del titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
                d) ufficiali delle forze di completamento.
              2.  Il  reclutamento  degli  ufficiali ausiliari di cui
          alle  lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative.
              3.   Il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
          processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
          professionale.».