Art. 10.
   Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
  1.  I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
smaltiti  mediante  termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi
del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3.
  2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano
anche  altre  caratteristiche  di  pericolo di cui all'allegato I del
decreto  legislativo  n.  22 del 1997, devono essere smaltiti solo in
impianti per rifiuti pericolosi.
  3.  I  rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono
essere  smaltiti,  nel  rispetto delle disposizioni di cui al decreto
del  Ministro  dell'ambiente  19 novembre  1997, n. 503, e successive
modificazioni:
    a) in  impianti  di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti
di   incenerimento   di   rifiuti   speciali.  Essi  sono  introdotti
direttamente  nel  forno,  senza  prima  essere  mescolati  con altre
categorie  di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento
contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
    b) in impianti di incenerimento dedicati.
  4.  Le  operazioni  di  caricamento  dei  rifiuti  al  forno devono
avvenire  senza  manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione
diretta  si  intende  una  operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
 
          Nota all'art. 10:
              -  L'allegato «I» al decreto legislativo n. 22/1997, e'
          il seguente:
                                                          «Allegato I
                   CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
              H1   "Esplosivo":  sostanze  e  preparati  che  possono
          esplodere  per  effetto  della  fiamma o che sono sensibili
          agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
              H2  "Comburente":  sostanze e preparati che, a contatto
          con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
          una forte reazione esotermica;
              H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
                liquidi  il cui punto di infiammabilita' e' inferiore
          a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
                che  a  contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
          senza   apporto   di   energia,   possono   riscaldarsi   e
          infiammarsi, o
                solidi  che  possono  facilmente  infiammarsi  per la
          rapida   azione   di  una  sorgente  di  accensione  e  che
          continuano   a   bruciare   o   a   consumarsi  anche  dopo
          l'allontanamento della sorgente di accensione, o
                gassosi  che  si  infiammano  a contatto con l'aria a
          pressione normale, o
                che,   a   contatto   con  l'acqua  o  l'aria  umida,
          sprigionano   gas   facilmente  infiammabili  in  quantita'
          pericolose;
              H3-B  Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui
          punto  di  infiammabilita'  e'  pari  o superiore a 21 °C e
          inferiore o pari a 55 °C;
              H4  "Irritante":  sostanze e preparati non corrosivi il
          cui  contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle
          o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
              H5  "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,
          ingestione   o  penetrazione  cutanea,  possono  comportare
          rischi per la salute di gravita' limitata;
              H6   "Tossico":   sostanze  e  preparati  (comprese  le
          sostanze  e i preparati molto tossici) che, per inalazione,
          ingestione   o  penetrazione  cutanea,  possono  comportare
          rischi  per  la  salute  gravi,  acuti o cronici e anche la
          morte;
              H7   "Cancerogeno":   sostanze  e  preparati  che,  per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono
          produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
              H8  "Corrosivo":  sostanze  e preparati che, a contatto
          con  tessuti  vivi, possono esercitare su di essi un'azione
          distruttiva;
              H9   "Infettivo":   sostanze  contenenti  microrganismi
          vitali  o  loro  tossine,  conosciute  o ritenute per buoni
          motivi   come  cause  di  malattie  nell'uomo  o  in  altri
          organismi viventi;
              H10   "Teratogeno":   sostanze  e  preparati  che,  per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono
          produrre   malformazioni   congenite   non   ereditarie   o
          aumentarne la frequenza;
              H11   "Mutageno":   sostanze   e   preparati  che,  per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono
          produrre   difetti   genetici  ereditari  o  aumentarne  la
          frequenza;
              H12  Sostanze  e preparati che, a contatto con l'acqua,
          l'aria  o  un  acido,  sprigionano  un  gas tossico o molto
          tossico;
              H13    Sostanze    e   preparati   suscettibili,   dopo
          eliminazione,  di  dare origine in qualche modo ad un'altra
          sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente
          una delle caratteristiche sopra elencate;
              H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o
          possono  presentare  rischi immediati o differiti per uno o
          piu' settori dell'ambiente.
          Note.
              1.  L'attribuzione  delle  caratteristiche  di pericolo
          "tossico"  (e  "molto  tossico"),  "nocivo",  "corrosivo" e
          "irritante"  e'  effettuata  secondo  i  criteri  stabiliti
          nell'allegato  VI,  parte  I.A e parte II.B della direttiva
          67/548/CEE  del  Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente
          il    ravvicinamento    delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari     ed     amministrative    relative    alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze   pericolose,   nella  versione  modificata  dalla
          direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
              2.    Per    quanto   concerne   l'attribuzione   delle
          caratteristiche  "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e
          riguardo  all'attuale  stato delle conoscenze, precisazioni
          supplementari figurano nella guida per la classificazione e
          l'etichettatura  di  cui all'allegato VI (parte II D) della
          direttiva   67/548/CEE,  nella  versione  modificata  dalla
          direttiva 83/467/CEE della Commissione.
          Metodi di prova.
              I   metodi   di   prova  sono  intesi  a  conferire  un
          significato  specifico alle definizioni di cui all'allegato
          I.
              I   metodi   da   utilizzare   sono   quelli  descritti
          nell'allegato  V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
          modificata  dalla  direttiva 84/449/CEE della Commissione o
          dalle  successive  direttive della Commissione che adeguano
          al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi
          sono  basati  sui  lavori  e  sulle  raccomandazioni  degli
          organismi  internazionali  competenti,  in  particolare  su
          quelli dell'OCSE.».
              -  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 19 novembre
          1997,  n.  503,  recante:  «Regolamento  recante  norme per
          l'attuazione   delle   direttive  89/369/CEE  e  89/429/CEE
          concernenti  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico
          provocato  dagli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti
          urbani  e  la disciplina delle emissioni e delle condizioni
          di  combustione  degli impianti di incenerimento di rifiuti
          urbani,  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi, nonche' di
          taluni  rifiuti  sanitari»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1998.