Art. 11.
            Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
  1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
    a) possono  essere  avviati  in  impianti  di produzione di CDR o
direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
    b) nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto  del Ministro
dell'ambiente  19 novembre  1997, n. 503, e successive modificazioni,
possono  essere  smaltiti  in  impianti  di  incenerimento di rifiuti
urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse
condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
    c) qualora  nella  regione  di  produzione  del rifiuto non siano
presenti,   in   numero  adeguato  al  fabbisogno,  ne'  impianti  di
produzione  di  CDR,  ne'  impianti che utilizzano i rifiuti sanitari
sterilizzati  come  mezzo  per  produrre  energia,  ne'  impianti  di
termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione,
possono  essere  sottoposti  al regime giuridico dei rifiuti urbani e
alle  norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per
rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione
ha  validita'  temporanea  sino  alla  realizzazione  di un numero di
impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre
          1997, n. 503, si veda nelle note all'art. 10.