Art. 11. Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati 1. I rifiuti sanitari sterilizzati: a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia; b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani; c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validita' temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
Nota all'art. 11: - Per il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, si veda nelle note all'art. 10.