Art. 12.
              Rifiuti da esumazione e da estumulazione
  1.  I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani.
  2.  I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti
e  trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore
distinguibile  da  quelli  utilizzati  per  la  raccolta  delle altre
frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale
e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
  3.   I  rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione  possono  essere
depositati   in   apposita  area  confinata  individuata  dal  comune
all'interno   del   cimitero,  qualora  tali  operazioni  si  rendano
necessarie  per  garantire  una  maggiore razionalita' del sistema di
raccolta   e   trasporto   ed   a  condizione  che  i  rifiuti  siano
adeguatamente   racchiusi   negli   appositi   imballaggi  a  perdere
flessibili di cui al comma 2.
  4.  I  rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati
al  recupero  o  smaltiti  in  impianti  autorizzati  ai  sensi degli
articoli 27  e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  in conformita' ai regolamenti
comunali  ex  articolo  21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto
legislativo.
  5.  La  gestione  dei  rifiuti  da esumazioni ed estumulazioni deve
favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), numero 5).
  6.  Nel  caso  di avvio a discarica senza preventivo trattamento di
taglio  o  triturazione  dei  rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  e),  numeri  1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 
          Note all'art. 12:
              -  Gli  articoli  27  e  28  del decreto legislativo n.
          22/1997 sono riportati nelle note all'art. 7.
              -  Il  comma  2 dell'art. 21 del decreto legislativo n.
          22/1997 e' il seguente:
              «2.  I  comuni  disciplinano  la  gestione  dei rifiuti
          urbani  con  appositi  regolamenti  che,  nel  rispetto dei
          principi   di   efficienza,   efficacia   ed  economicita',
          stabiliscono in particolare:
                a) le   disposizioni   per   assicurare   la   tutela
          igienico-sanitaria  in  tutte  le  fasi  della gestione dei
          rifiuti urbani;
                b) le  modalita' del servizio di raccolta e trasporto
          dei rifiuti urbani;
                c) le  modalita'  del  conferimento,  della  raccolta
          differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
          garantire  una  distinta gestione delle diverse frazioni di
          rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
                d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
          gestione  dei  rifiuti  urbani pericolosi, e dei rifiuti da
          esumazione  ed  estumulazione  di  cui all'art. 7, comma 2,
          lettera f);
                e) le  disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
          di  conferimento,  raccolta e trasporto dei rifiuti primari
          di    imballaggio    in   sinergia   con   altre   frazioni
          merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
                f) le   modalita'  di  esecuzione  della  pesata  dei
          rifiuti  urbani  prima  di  inviarli  al  recupero  e  allo
          smaltimento;
                g) l'assimilazione   per  qualita'  e  quantita'  dei
          rifiuti  speciali  non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
          della  raccolta  e dello smaltimento sulla base dei criteri
          fissati  ai  sensi  dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono
          comunque   considerati   rifiuti   urbani,  ai  fini  della
          raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
          provenienti  dallo  spazzamento  delle  strade  ovvero,  di
          qualunque  natura  e  provenienza, giacenti sulle strade ed
          aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed aree private comunque
          soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
          e sulle rive dei corsi d'acqua.».