Art. 13. Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali 1. I rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessita' di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
Nota all'art. 13: - Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note alle premesse.