Art. 13.
         Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali
  1.  I  rifiuti  provenienti  da  altre attivita' cimiteriali di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  f),  numero  1), possono essere
riutilizzati  all'interno  della  stessa  struttura cimiteriale senza
necessita'  di  autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22
del  1997,  avviati  a  recupero  o  smaltiti in impianti per rifiuti
inerti.
  2.  Nella  gestione  dei  rifiuti  provenienti  da  altre attivita'
cimiteriali  devono  essere  favorite  le  operazioni di recupero dei
rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
          note alle premesse.