Art. 14.
      Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
                  sistemi di gestione e smaltimento
  1.  I  rifiuti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono
essere   smaltiti  in  impianti  di  incenerimento.  Nelle  more  del
recepimento   della   direttiva   2000/76/CE,   lo   smaltimento  dei
chemioterapici   antiblastici   puo'   avvenire   negli  impianti  di
incenerimento  gia'  autorizzati  per i rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo.
  2.  I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2)
e  3),  devono  essere  gestiti  con  le stesse modalita' dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo.
  3.  Le  sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate
allo  smaltimento  in  impianti di incenerimento autorizzati ai sensi
del   decreto   legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22.  Il  deposito
temporaneo,   il   trasporto  e  lo  stoccaggio  sono  esclusivamente
disciplinati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
 
          Note all'art. 14:
              -  La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del  4  dicembre  2000  sull'incenerimento  dei
          rifiuti   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia
          di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255 (s.o.).