Art. 15. Gestione di altri rifiuti speciali 1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.