Art. 15.
                 Gestione di altri rifiuti speciali
  1.  I  rifiuti  speciali,  prodotti  al  di  fuori  delle strutture
sanitarie,  che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a  rischio  infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
devono  essere  gestiti  con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.