Art. 16.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento sono abrogati:
    a) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
Ministro della sanita', in data 26 giugno 2000, n. 219;
    b) l'articolo  2,  comma  1-bis, della legge 16 novembre 2001, n.
405;
    c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
          Note all'art. 16:
              -  Il  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita'  26  giugno 2000, n. 219,
          abrogato  dal  presente  regolamento,  recava: «Regolamento
          recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari,
          ai  sensi  dell'art.  45 del decreto legislativo 5 febbraio
          1997,  n.  22,  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
          agosto 2000, n. 181.
              - L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  abrogato  dal  presente  regolamento, recava: «Rifiuti
          sanitari».
              -  Si  riporta  l'art. 2 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347  (Interventi  urgenti  in  materia  di spesa
          sanitaria),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  19
          settembre   2001,  n.  218,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405
          (Gazzetta   Ufficiale   17 novembre  2001,  n.  268),  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.  2  (Disposizioni in materia di spesa nel settore
          sanitario).  -  1.  Le  regioni adottano le iniziative e le
          disposizioni  necessarie  affinche' le aziende sanitarie ed
          ospedaliere,  nell'acquisto  di  beni e servizi, aderiscano
          alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 26 della
          legge  23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  ad altri strumenti di
          contenimento  della  spesa sanitaria approvati dal CIPE, su
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome. Le regioni,
          inoltre,  prevedono  con legge le sanzioni da applicare nei
          confronti  degli  amministratori  che  non  si adeguino. Le
          regioni,  in  conformita' alle direttive tecniche stabilite
          dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
          con  i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  adottano  le opportune iniziative per favorire lo
          sviluppo   del   commercio   elettronico   e   semplificare
          l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.
              1-bis. (Abrogato).
              2.   Le   aziende   sanitarie  ed  ospedaliere  possono
          decidere,  con  proprio  provvedimento, di non aderire alle
          convenzioni  solo  per  singoli  acquisti  per  i quali sia
          dimostrata  la  non  convenienza.  Tali  provvedimenti sono
          trasmessi   al   collegio   sindacale   ed   alla   regione
          territorialmente   competente  per  consentire  l'esercizio
          delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
              3.  Le  regioni,  attraverso  le  proprie  strutture ed
          unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la
          raccolta  di  dati ed informazioni riguardanti la spesa per
          beni  e  servizi,  e realizzano, entro il 31 dicembre 2001,
          l'Osservatorio  regionale  dei prezzi in materia sanitaria,
          rendendo  disponibili  i  relativi dati su un apposito sito
          internet.
              4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle
          singole regioni si attribuisce separata evidenza:
                a) agli   acquisti   effettuati  al  di  fuori  delle
          convenzioni   e   per   importi   superiori  ai  prezzi  di
          riferimento;
                b) alla   spesa  complessiva  per  il  personale  del
          comparto  sanita',  ivi  compreso  il  personale dirigente,
          superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi
          gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
              5. (Omissis).
              5-bis.   Al   comma  3  dell'art.  15-bis  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  sono  aggiunte,  prima  delle parole: "Sono
          soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002".
              6.  All'art. 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) le  parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono
          sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2003";
                b) le  parole:  "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite
          dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004".