Art. 17.
        Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
  1.  Al  responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e
del   cimitero   e'  attribuito  il  compito  di  sovrintendere  alla
applicazione  delle  disposizioni  del  presente  regolamento,  fermo
restando   quanto   previsto  dagli  articoli 10  e  51  del  decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi
derivanti  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  prevenzione
incendi.
 
          Note all'art. 17:
              -  Gli  articoli  10  e  51  del decreto legislativo n.
          22/1997 sono i seguenti:
              «Art.  10  (Oneri dei produttori e dei detentori). - 1.
          Gli  oneri  relativi  alle  attivita' di smaltimento sono a
          carico   del   detentore  che  consegna  i  rifiuti  ad  un
          raccoglitore  autorizzato  o ad un soggetto che effettua le
          operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto,
          e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
              2.  Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri
          obblighi con le seguenti priorita':
                a) autosmaltimento dei rifiuti;
                b) conferimento  dei  rifiuti  a terzi autorizzati ai
          sensi delle disposizioni vigenti;
                c) conferimento   dei   rifiuti   ai   soggetti   che
          gestiscono  il  servizio  pubblico  di raccolta dei rifiuti
          urbani,   con   i   quali   sia  stata  stipulata  apposita
          convenzione;
                d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste
          dall'art. 16 del presente decreto.
              3.  La  responsabilita'  del  detentore per il corretto
          recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
                a) in  caso  di  conferimento dei rifiuti al servizio
          pubblico di raccolta;
                b) in  caso  di  conferimento  dei rifiuti a soggetti
          autorizzati  alle attivita' di recupero o di smaltimento, a
          condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
          cui  all'art.  15  controfirmato  e  datato  in  arrivo dal
          destinatario  entro tre mesi dalla data di conferimento dei
          rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
          termine   abbia   provveduto   a  dare  comunicazione  alla
          provincia  della  mancata  ricezione del formulario. Per le
          spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti  tale  termine e'
          elevato   a   sei  mesi  e  la  comunicazione  deve  essere
          effettuata alla regione.».
              «Art.   51   (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti  non
          autorizzata).   1.   Chiunque  effettua  una  attivita'  di
          raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento, commercio ed
          intermediazione  di  rifiuti  in  mancanza della prescritta
          autorizzazione,  iscrizione  o  comunicazione  di  cui agli
          articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
                a) con  la pena dell'arresto da tre mesi ad un armo o
          con  l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
                b) con  la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
          con  l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
              2.  Le  pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
          di  imprese  ed  ai  responsabili di enti che abbandonano o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono   nelle   acque  superficiali  o  sotterranee  in
          violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
              3.  Chiunque  realizza  o  gestisce  una  discarica non
          autorizzata  e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
          a  due  anni  e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
          cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
          tre  anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
          milioni  se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
          smaltimento   di   rifiuti  pericolosi.  Alla  sentenza  di
          condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
          codice  di  procedura penale consegue la confisca dell'area
          sulla  quale  e'  realizzata  la  discarica  abusiva  se di
          proprieta'  dell'autore  o del compartecipe al reato, fatti
          salvi  gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
          dei luoghi.
              4.  Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
          meta'  nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle prescrizioni
          contenute  o  richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle
          ipotesi  di  inosservanza  dei requisiti e delle condizioni
          richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
              5.  Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.
          9,  effettua  attivita'  non  consentite di miscelazione di
          rifiuti  e'  punito  con la pena di cui al comma 1, lettera
          b).
              6.  Chiunque  effettua il deposito temporaneo presso il
          luogo  di  produzione  di  rifiuti sanitari pericolosi, con
          violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito
          con  la  pena  dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la
          pena  dell'ammenda  da lire cinque milioni a lire cinquanta
          milioni.  Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  lire  cinque  milioni  a  lire  trenta  milioni  per  i
          quantitativi non superiori a duecento litri.
              6-bis.   Chiunque   viola  gli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 46,  commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e
          12, e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
              6-ter.  I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
          adempiono  all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente disposizione sono puniti:
                a) nelle  ipotesi  di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b) nelle  ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire  diecimila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.
              6-quater.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  6-ter sono
          ridotte  della  meta' nel caso di adesione effettuata entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla scadenza del termine di cui
          all'alinea del medesimo comma 6-ter.
              6-quinquies.  I  soggetti  di cui all'art. 48, comma 2,
          sono  tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
          centomila.  In caso di omesso versamento di tale contributo
          essi sono puniti:
                a) nelle  ipotesi  di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b) nelle  ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   10  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.».