Art. 18.
                          Oneri finanziari
  1.   Le   pubbliche   amministrazioni,   ivi   incluse  le  regioni
interessate,   provvedono  all'attuazione  del  presente  regolamento
nell'ambito  delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di
bilancio  allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono  ad  attuare  le  finalita'  di  cui  al presente
decreto,  secondo  quanto  previsto  dallo  statuto  speciale e dalle
relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 334