Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli  allegati  I  e  II  del  presente regolamento, che derivano da
strutture  pubbliche  e  private,  individuate  ai  sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono  attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di  cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    b) rifiuti  sanitari  non  pericolosi: i rifiuti sanitari che non
sono  compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
    c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari  elencati  a  titolo  esemplificativo  nell'allegato  II del
presente    regolamento,    compresi   tra   i   rifiuti   pericolosi
contrassegnati  con  un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva
del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio in data
9 aprile 2002;
    d) rifiuti  sanitari  pericolosi  a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti   sanitari   individuati   dalle  voci  18.01.03  e  18.02.02
nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
      1)  tutti  i  rifiuti  che provengono da ambienti di isolamento
infettivo  nei  quali  sussiste  un rischio di trasmissione biologica
aerea,  nonche'  da  ambienti  ove soggiornano pazienti in isolamento
infettivo  affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
4,  di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
      2)  i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I
del  presente  regolamento  che  presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
        2a)  provengano  da  ambienti di isolamento infettivo e siano
venuti  a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto
dei pazienti isolati;
        2b) siano contaminati da:
          2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue
in quantita' tale da renderlo visibile;
          2b2)   feci   o  urine,  nel  caso  in  cui  sia  ravvisata
clinicamente  dal  medico  che  ha  in cura il paziente una patologia
trasmissibile attraverso tali escreti;
          2b3)   liquido   seminale,   secrezioni  vaginali,  liquido
cerebro-spinale,   liquido   sinoviale,   liquido  pleurico,  liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
      3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria, che:
        3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
        3b)  siano  venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario
competente,  un  rischio  di  patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
    e) rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti  da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
      1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
      2)   simboli   religiosi,   piedini,   ornamenti   e  mezzi  di
movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
      3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
      4)  resti  non  mortali di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
      5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
    f) rifiuti  derivanti  da altre attivita' cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
      1)  materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
      2)  altri  oggetti  metallici  o  non metallici asportati prima
della cremazione, tumulazione od inumazione;
    g) rifiuti  sanitari  assimilati  ai  rifiuti  urbani: i seguenti
rifiuti  sanitari,  qualora  non  rientrino  tra  quelli  di cui alle
lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalita' di
gestione dei rifiuti urbani:
      1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
      2)  i  rifiuti  derivanti  dall'attivita'  di  ristorazione e i
residui  dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie,  esclusi  quelli  che  provengono  da  pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico
che  li  ha  in  cura,  una  patologia  trasmissibile attraverso tali
residui;
      3)  vetro,  carta,  cartone,  plastica,  metalli, imballaggi in
genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta  differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per
qualita'  e  per  quantita'  siano  assimilati  agli  urbani ai sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
      4) la spazzatura;
      5)  indumenti  e  lenzuola monouso e quelli di cui il detentore
intende disfarsi;
      6)   i   rifiuti   provenienti  da  attivita'  di  giardinaggio
effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
      7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati  da  sangue  esclusi  quelli  dei  degenti  infettivi,  i
pannolini  pediatrici  e  i  pannoloni,  i  contenitori  e  le sacche
utilizzate per le urine;
      8)  i  rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m),
a  condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento
per  rifiuti  urbani.  Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle
condizioni  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di
smaltimento,  per  incenerimento  o  smaltimento  in discarica, al di
fuori  dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto
di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
    h) rifiuti   sanitari   che  richiedono  particolari  sistemi  di
gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
      1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
      1b)  medicinali  citotossici  e  citostatici  per  uso  umano o
veterinario  ed  i materiali visibilmente contaminati che si generano
dalla manipolazione ed uso degli stessi;
      2)  organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto
3 dell'allegato I al presente regolamento;
      3)   piccoli   animali   da  esperimento  di  cui  al  punto  3
dell'allegato I al presente regolamento;
      4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
    i) rifiuti   speciali,  prodotti  al  di  fuori  delle  strutture
sanitarie,  che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a   rischio   infettivo:  i  rifiuti  speciali,  di  cui  al  decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  prodotti  al  di fuori delle
strutture  sanitarie,  con  le caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  d),  quali  ad  esempio  quelli  prodotti  presso
laboratori  di  analisi  microbiologiche  di alimenti, di acque, o di
cosmetici,  presso  industrie  di  emoderivati,  istituti  estetici e
similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
    l)   disinfezione:  drastica  riduzione  della  carica  microbica
effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
    m) sterilizzazione:  abbattimento  della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte
prima,  mediante  procedimento  che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento   ai   fini  della  non  riconoscibilita'  e  maggiore
efficacia  del  trattamento, nonche' della diminuzione di volume e di
peso  dei  rifiuti  stessi.  Possono essere sterilizzati unicamente i
rifiuti  sanitari  pericolosi  a  solo rischio infettivo. L'efficacia
viene  verificata  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  III  del
presente  regolamento.  La  sterilizzazione  dei  rifiuti  sanitari a
rischio   infettivo  e'  una  facolta'  esercitabile  ai  fini  della
semplificazione delle modalita' di gestione dei rifiuti stessi;
    n) sterilizzatrici:  apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione  dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L'efficacia  del  procedimento  di  sterilizzazione  ed  i metodi per
dimostrarla,  sono  stabiliti  dalla norma UNI 10384/94, parte prima,
sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          si veda nelle note all'art. 1.
              -  Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda nelle
          note all'art. 1.
              -  Per  il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
          note alle premesse.
              -   L'allegato   A   della   direttiva   del  Ministero
          dell'ambiente  e della tutela del territorio 9 aprile 2002,
          recante:  «Indicazioni per la corretta e piena applicazione
          del  regolamento  comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni
          di  rifiuti  ed  in relazione al nuovo elenco dei rifiuti»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n.
          108  (supplemento  ordinario  n.  102),  reca:  «Elenco dei
          rifiuti  istituito  conformemente  all'art.  1, lettera a),
          della  direttiva  75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art.
          1,  paragrafo  4,  della  direttiva  91/689/CEE relativa ai
          rifiuti pericolosi.
              -  I  rifiuti  sanitari  pericolosi a rischio infettivo
          individuati  dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A
          della  citata direttiva del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio del 9 aprile 2002, sono i seguenti:
                «18.01.03 * rifiuti  che  devono  essere  raccolti  e
          smaltiti  applicando  precauzioni  particolari  per evitare
          infezioni
                18.02.02 * rifiuti   che  devono  essere  raccolti  e
          smaltiti  applicando  precauzioni  particolari  per evitare
          infezioni».
              - Gli agenti biologici di gruppo A, di cui all'allegato
          XI  del  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e
          successive modificazioni sono i seguenti:
                                                         «Allegato XI
                  ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
              1.  Sono  inclusi  nella classificazione unicamente gli
          agenti  di  cui  e'  noto  che  possono  provocare malattie
          infettive in soggetti umani.
              I   rischi  tossico  ovvero  allergenico  eventualmente
          presenti  sono  indicati  a  fianco  di  ciascun  agente in
          apposita colonna.
              Non  sono  stati  presi  in  considerazione  gli agenti
          patogeni  di  animali e piante di cui e' noto che non hanno
          effetto sull'uomo.
              In  sede  di  compilazione  di  questo  primo elenco di
          agenti  biologici  classificati  non si e' tenuto conto dei
          microrganismi geneticamente modificati.
              2.  La  classificazione  degli agenti biologici si basa
          sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
              Essa  non  tiene  conto  dei  particolari  effetti  sui
          lavoratori  la  cui sensibilita' potrebbe essere modificata
          da   altre   cause  quali  malattia  preesistente,  uso  di
          medicinali,  immunita'  compromessa,  stato di gravidanza o
          allattamento,  fattori  dei  quali  e'  tenuto  conto nella
          sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
              3.  Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei
          gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti
          nel gruppo 1.
              Per  gli  agenti  di cui e' nota per numerose specie la
          patogenicita' per l'uomo, l'elenco comprende le specie piu'
          frequentemente   implicate   nelle   malattie,   mentre  un
          riferimento  di  carattere  piu'  generale indica che altre
          specie   appartenenti  allo  stesso  genere  possono  avere
          effetti sulla salute dell'uomo.
              Quando un intero genere e' menzionato nell'elenco degli
          agenti  biologici,  e'  implicito  che  i ceppi e le specie
          definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
              4.  Quando  un  ceppo  e'  attenuato  o  ha  perso geni
          notoriamente  virulenti,  il  contenimento  richiesto dalla
          classificazione  del ceppo parentale non e' necessariamente
          applicativo  a  meno che la valutazione del rischio da esso
          rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
              5.  Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo
          e  che  ancora  non  figurano  nel presente allegato devono
          essere  considerati come appartenenti almeno al gruppo due,
          a  meno  che sia provato che non possono provocare malattie
          nell'uomo.
              6.   Taluni  agenti  classificati  nel  gruppo  tre  ed
          indicati  con  doppio  asterisco  (**) nell'elenco allegato
          possono comportare un rischio di infezione limitato perche'
          normalmente  non  sono  veicolati  dall'aria.  Nel  caso di
          particolari   attivita'   comportanti  l'utilizzazione  dei
          suddetti   agenti,  in  relazione  al  tipo  di  operazione
          effettuata  e  dei  quantitativi  impiegati  puo' risultare
          sufficiente,  per  attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
          dell'allegato  XII  ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII,
          assicurare  i  livelli di contenimento ivi previsti per gli
          agenti del gruppo 2.
              7.   Le  misure  di  contenimento  che  derivano  dalla
          classificazione  dei parassiti si applicano unicamente agli
          stadi  del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi
          per l'uomo.
              8.  L'elenco  contiene  indicazioni che individuano gli
          agenti  biologici che possono provocare reazioni allergiche
          o  tossiche,  quelli  per i quali e' disponibile un vaccino
          efficace  e  quelli per i quali e' opportuno conservare per
          almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato
          in attivita' con rischio di esposizione a tali agenti.
              Tali indicazioni sono:
                A: possibili effetti allergici;
                D:  l'elenco  dei  lavoratori  che  hanno operato con
          detti  agenti  deve essere conservato per almeno dieci anni
          dalla  cessazione dell'ultima attivita' comportante rischio
          di esposizione;
                T: produzione di tossine;
                V: vaccino efficace disponibile».
              -  La  lettera  g) del comma 2 dell'art. 21 del decreto
          legislativo n. 22/1997 e' la seguente:
              «2.  I  comuni  disciplinano  la  gestione  dei rifiuti
          urbani  con  appositi  regolamenti  che,  nel  rispetto dei
          principi   di   efficienza,   efficacia   ed  economicita',
          stabiliscono in particolare:
                a)-f) (omissis);
                g) l'assimilazione   per  qualita'  e  quantita'  dei
          rifiuti  speciali  non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
          della  raccolta  e dello smaltimento sulla base dei criteri
          fissati  ai  sensi  dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono
          comunque   considerati   rifiuti   urbani,  ai  fini  della
          raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
          provenienti  dallo  spazzamento  delle  strade  ovvero,  di
          qualunque  natura  e  provenienza, giacenti sulle strade ed
          aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed aree private comunque
          soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
          e sulle rive dei corsi d'acqua.».