Art. 4.
      Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni
             ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti
                   da altre attivita' cimiteriali.
  1.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  seguenti  articoli,  alle
attivita'  di  deposito  temporaneo,  raccolta,  trasporto, recupero,
smaltimento,  intermediazione  e  commercio dei rifiuti sanitari, dei
rifiuti  da  esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre   attivita'   cimiteriali   si  applicano,  in  relazione  alla
classificazione  di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,
speciali,  pericolosi  e  non  pericolosi,  le  norme regolamentari e
tecniche  attuative  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che disciplinano la gestione dei rifiuti.
  2.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  del  personale sanitario delle
strutture  pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla
legge  n.  833  del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive  modificazioni,  sia  svolta  all'esterno delle stesse, si
considerano  luogo  di  produzione  dei rifiuti sanitari le strutture
medesime,  ai  sensi  dell'articolo  58,  comma  7-ter,  del  decreto
legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo
in  cui e' effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene
sotto  la  responsabilita' dell'operatore sanitario che ha fornito la
prestazione,  in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di
cui all'articolo 8.
  3.  Si  considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie
di   riferimento   i  rifiuti  sanitari,  con  esclusione  di  quelli
assimilati  agli  urbani,  prodotti  presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento.
  4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento
della  spesa  sanitaria,  per  favorire  lo  smaltimento  dei rifiuti
sanitari  sterilizzati  in  impianti di termodistruzione con recupero
energetico  e  per  assicurare  il  servizio  di gestione dei rifiuti
sanitari  alle  migliori  condizioni  di  mercato,  le  regioni  e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di
programma   tra   loro,   con  le  strutture  sanitarie  e  i  medici
convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.
  5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono
sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei
medesimi  relativamente  alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti
sanitari  e  trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al
fine  della  loro  elaborazione, i dati risultanti da dette attivita'
all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  che,  successivamente,  li
comunica  ai  Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e
della  salute.  Il  sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni,
puo'  stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti
che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Per  la  legge  n.  833  del 1978 si veda nelle note
          all'art. 1.
              -  Per  il  decreto legislativo n. 502 del 1992 si veda
          nelle note all'art. 1.
              - L'art.  58,  comma  7-ter  del decreto legislativo n.
          22/1997, e' il seguente:
              «7-ter.   I   rifiuti   provenienti   da  attivita'  di
          manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
          presso  la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
          attivita'.».
              -  Per il decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle
          note alle premesse.