Art. 5.
              Recupero di materia dai rifiuti sanitari
  1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da
avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia
delle  seguenti  categorie  di  rifiuti sanitari, anche attraverso la
raccolta differenziata:
    a) contenitori  in  vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di
soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per
la  somministrazione,  esclusi  i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici  o  visibilmente contaminati da materiale biologico, che
non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
    b) altri  rifiuti  di imballaggio in vetro, di carta, di cartone,
di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
    c) rifiuti metallici non pericolosi;
    d) rifiuti di giardinaggio;
    e) rifiuti  della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie;
    f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
    g) oli minerali, vegetali e grassi;
    h) batterie e pile;
    i) toner;
    l) mercurio;
    m) pellicole e lastre fotografiche.
  2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte
delle  strutture  sanitarie  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
          recante:   «Attuazione   delle   direttive  81/618/EURATOM,
          90/641/EURATOM,  93/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di
          radiazioni   ionizzanti»   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, s.o.
              -  L'art.  4  del  decreto legislativo n. 22/1997 e' il
          seguente:
              «Art.  4  (Recupero  dei  rifiuti). - 1. Ai fini di una
          corretta  gestione  dei  rifiuti  le  autorita'  competenti
          favoriscono  la  riduzione  dello  smaltimento  finale  dei
          rifiuti attraverso:
                a) il reimpiego ed il riciclaggio;
                b) le  altre  forme  di recupero per ottenere materia
          prima dai rifiuti;
                c) l'adozione    di    misure    economiche    e   la
          determinazione  di  condizioni  di  appalto  che  prevedano
          l'impiego  dei  materiali recuperati dai rifiuti al fine di
          favorire il mercato dei materiali medesimi;
                d) l'utilizzazione   principale   dei   rifiuti  come
          combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
              2.  Il  riutilizzo,  il  riciclaggio  e  il recupero di
          materia   prima   debbono  essere  considerati  preferibili
          rispetto alle altre forme di recupero.
              3.  Al  fine di favorire e incrementare le attivita' di
          riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di  recupero  le autorita'
          competenti  ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
          vita  dei  prodotti,  eco-bilanci,  informazioni e tutte le
          altre iniziative utili.
              4.  Le  autorita'  competenti  promuovono  e  stipulano
          accordi  e  contratti di programma con i soggetti economici
          interessati   al   fine   di  favorire  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio  ed  il  recupero  dei rifiuti, con particolare
          riferimento  al  reimpiego  di  materie prime e di prodotti
          ottenuti  dalla  raccolta differenziata con la possibilita'
          di   stabilire   agevolazioni  in  materia  di  adempimenti
          amministrativi  nel  rispetto delle norme comunitarie ed il
          ricorso a strumenti economici.».