Art. 6. Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria 1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni. 2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.