Art. 6.
           Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria
  1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e'
disciplinato  dal  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, e
successive modificazioni.
  2.  Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque
reflue che scaricano nella rete fognaria.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il  decreto  legislativo  11  maggio 1999, n. 152, e
          successive   modificazioni,  recante:  «Disposizioni  sulla
          tutela  delle  acque  dell'inquinamento e recepimento della
          direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
          reflue  urbane  e  della direttiva 91/676/CEE relativa alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.