Art. 7.
           Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
                         a rischio infettivo
  1.  La  sterilizzazione  dei  rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo  e'  effettuata  in  impianti  autorizzati  ai  sensi degli
articoli 27  e  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
  2.  Gli  impianti  di  sterilizzazione  localizzati all'interno del
perimetro  della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai
sensi  degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
a  condizione  che  in  tali  impianti  siano trattati esclusivamente
rifiuti  prodotti  dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
prodotti  dalla  struttura  sanitaria  dove  e' ubicato l'impianto di
sterilizzazione  anche  i  rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
decentrate  ma  organizzativamente  e funzionalmente collegate con la
stessa.
  3.  Il  direttore  o  il  responsabile sanitario e il gestore degli
impianti  di  sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture
sanitarie   sono   responsabili  dell'attivazione  degli  impianti  e
dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
  4.  L'attivazione  degli  impianti  di  sterilizzazione localizzati
all'interno  delle  strutture  sanitarie  deve essere preventivamente
comunicata  alla  provincia  ai fini dell'effettuazione dei controlli
periodici.
  5.  Il  direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici
istituzionalmente   competenti   devono   procedere   alla  convalida
dell'impianto  di sterilizzazione prima della messa in funzione degli
stessi  o, se si tratta di impianti gia' in esercizio, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento,
secondo  i  criteri  e per i parametri previsti dall'allegato III. La
convalida  deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad
ogni  intervento  di  manutenzione  straordinaria dell'impianto, e la
relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso
la  sede  della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere
esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'.
  6.   L'efficacia   del  processo  di  sterilizzazione  deve  essere
verificata  e  certificata secondo i tempi, le modalita' ed i criteri
stabiliti  nell'allegato  III  da  parte del direttore o responsabile
sanitario o dal responsabile tecnico.
  7.  Gli  impianti  di  sterilizzazione  sono sottoposti ad adeguati
controlli periodici da parte delle autorita' competenti.
  8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico
di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive  modificazioni,  presso l'impianto di sterilizzazione deve
essere  tenuto  un  registro  con fogli numerati progressivamente nel
quale,  ai  fini  dell'effettuazione  dei  controlli,  devono  essere
riportate le seguenti informazioni:
    a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
    b) quantita'  giornaliera  e  tipologia  di rifiuti sottoposti al
processo di sterilizzazione;
    c) data del processo di sterilizzazione.
 
          Note all'art. 7:
              -  Gli  articoli  27  e  28  del decreto legislativo n.
          22/1997, sono i seguenti:
              «Art.  27  (Approvazione  del progetto e autorizzazione
          alla  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero  dei  rifiuti).  -  1.  I  soggetti  che intendono
          realizzare  nuovi  impianti di smaltimento o di recupero di
          rifiuti,   anche  pericolosi,  devono  presentare  apposita
          domanda  alla  regione competente per territorio, allegando
          il  progetto  definitivo  dell'impianto e la documentazione
          tecnica  prevista  per la realizzazione del progetto stesso
          dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica,  di
          tutela  ambientale,  di salute e di sicurezza sul lavoro, e
          di  igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
          alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
          ai  sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
          allegata   la   comunicazione  del  progetto  all'autorita'
          competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
          resta  sospeso  fino all'acquisizione della pronuncia sulla
          compatibilita'  ambientale  ai  sensi dell'art. 6, comma 4,
          della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma  1,  la  regione  nomina un responsabile del
          procedimento   e   convoca   una  apposita  conferenza  cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti,   e   i   rappresentanti   degli   enti  locali
          interessati.  Alla  conferenza  e'  invitato  a partecipare
          anche    il   richiedente   l'autorizzazione   o   un   suo
          rappresentante   al   fine   di  acquisire  informazioni  e
          chiarimenti.
              3.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua convocazione, la
          conferenza:
                a) procede alla valutazione dei progetti;
                b) acquisisce  e  valuta  tutti gli elementi relativi
          alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
          e territoriali;
                c) acquisisce,  ove previsto dalla normativa vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale;
                d) trasmette  le  proprie  conclusioni con i relativi
          atti alla giunta regionale.
              4.  Per  l'istruttoria tecnica della domanda la regione
          puo'  avvalersi  degli  organismi  individuati ai sensi del
          decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle
          conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
          della  stessa,  la  giunta  regionale approva il progetto e
          autorizza  la  realizzazione  dell'impianto. L'approvazione
          sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
          concessioni  di  organi  regionali, provinciali e comunali.
          L'approvazione  stessa  costituisce,  ove occorra, variante
          allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
              6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 149 e del
          decreto-legge   27giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 9 dell'art. 82
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
          n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431.
              7.   Le   regioni   emanano  le  norme  necessarie  per
          disciplinare  l'intervento  sostitutivo  in caso di mancato
          rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
              8.   Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per   la   realizzazione   di  varianti
          sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
          a  seguito  delle quali gli impianti non sono piu' conformi
          all'autorizzazione rilasciata.
              9.  Contestualmente alla domanda di cui al comma l puo'
          essere  presentata  domanda di autorizzazione all'esercizio
          delle  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero  di cui
          all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
          di  smaltimento  e di recupero contestualmente all'adozione
          del    provvedimento   che   autorizza   la   realizzazione
          dell'impianto.».
              «Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di   smaltimento   e  recupero).  -  1.  L'esercizio  delle
          operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti e'
          autorizzato  dalla  regione competente per territorio entro
          novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza
          da parte dell'interessato.
              L'autorizzazione   individua   le   condizioni   e   le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) il luogo di smaltimento;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f) i  limiti  di  emissione  in  atmosfera, che per i
          processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche
          accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere
          meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di
          incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni;
                g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                h) le garanzie finanziarie;
                i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
              2. (Omissis).
              3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa.
              4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi
          all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
          all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano
          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
          senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere
          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
          stessa e' revocata.
              5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
          ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
          articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
          nel  rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
          1, lettera m).
              6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico,  scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
          L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco
          non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
          di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
          nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti
              7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
          l'interessato  ha  la  sede  legale o la societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
          le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di
          attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
          l'iscrizione  all'Albo  nazionale delle imprese di gestione
          dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
          La  regione  puo'  adottare prescrizioni integrative oppure
          puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
          compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente  o della salute
          pubblica.».
              -  L'art.  12 del decreto legislativo n. 22/1997, e' il
          seguente:
              «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  -  1. I
          soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
          e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
          annotare  le informazioni sulle caratteristiche qualitative
          e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
          comunicazione  annuale  al  catasto.  Le annotazioni devono
          essere effettuate:
                a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
                b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
          trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
          del trasporto;
                c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
          una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
          relativa;
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          di rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.
              3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
          commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
          i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
          conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
          operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
          devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
          termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
              3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
          privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
          della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
          direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
          possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
          l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
          organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
          preventivamente alla provincia medesima.
              4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
          tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
              5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
          qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
          richiesta.
              6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
          di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
          sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
          stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
          che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
          registri.
              6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
          consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
          decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
          decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988  n.  475,  e
          all'art.  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95.».