Art. 9.
    Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva,
       raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
  1.  I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  g),  numero  8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere
raccolti  e  trasportati  con  il  codice  CER  20 03 01, utilizzando
appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli  utilizzati  per  i  rifiuti  urbani  e  per gli altri rifiuti
sanitari  assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile
«Rifiuti  sanitari sterilizzati» alla quale dovra' essere aggiunta la
data della sterilizzazione.
  2.  Le  operazioni  di  raccolta  e  trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati,  assimilati  ai  rifiuti  urbani, di cui al comma 1 del
presente  articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme
tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
  3.  I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  g),  numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori
dell'ambito   territoriale   ottimale   (ATO)   presso   impianti  di
incenerimento   di   rifiuti  urbani  o  discariche  di  rifiuti  non
pericolosi,  devono  essere  raccolti e trasportati separatamente dai
rifiuti urbani.
  4.  I  rifiuti  sanitari  sterilizzati,  non  assimilati ai rifiuti
urbani  in  quanto  avviati in impianti di produzione di combustibile
derivato  da  rifiuti  (CDR)  od avviati in impianti che utilizzano i
rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono
essere  raccolti  e  trasportati  separatamente  dai  rifiuti  urbani
utilizzando il codice CER 19 12 10.
  5.   Le   operazioni   di  movimentazione  interna  alla  struttura
sanitaria,  di  deposito  temporaneo,  di  raccolta  e  trasporto, di
deposito  preliminare,  di  messa  in  riserva  dei  rifiuti sanitari
sterilizzati,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  devono essere effettuati
utilizzando  appositi  imballaggi  a  perdere,  anche  flessibili, di
colore  diverso  da  quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli
altri   rifiuti   sanitari   assimilati,   recanti,   ben   visibile,
l'indicazione  indelebile  «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale
dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
  6.  Alle  operazioni  di deposito temporaneo, raccolta e trasporto,
messa   in   riserva,   deposito  preliminare  dei  rifiuti  sanitari
sterilizzati  di  cui  ai  commi  3  e 4 si applicano le disposizioni
tecniche  che  disciplinano  la  gestione  dei  rifiuti  speciali non
pericolosi.
  7.  In  caso  di  smaltimento  dei  rifiuti  sanitari  sterilizzati
assimilati  ai  rifiuti  urbani in regioni diverse da quelle dove gli
stessi  sono  prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  comma  5  dell'art. 5 del decreto legislativo n.
          22/1997, e' il seguente:
              «5.  Dal  1° gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti
          urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli
          stessi  sono  prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o
          internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto.   Eventuali   nuovi  accordi  regionali
          potranno  essere  promossi nelle forme previste dalla legge
          8 giugno  1990,  n. 142, qualora gli aspetti territoriali e
          l'opportunita'  tecnico-economica  di  raggiungere  livelli
          ottimali di utenza servita lo richiedano.».