Art. 15.
                     Principi e criteri generali

  1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120  della  Costituzione  stessa,  viene costituita la borsa continua
nazionale  del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale  sistema  e'  alimentato  da  tutte le informazioni utili a tale
scopo  immesse  liberamente  nel  sistema  stesso sia dagli operatori
pubblici  e  privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
  2.   La   borsa   continua  nazionale  del  lavoro  e'  liberamente
accessibile  da  parte  dei  lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile  da  un  qualunque  punto  della rete. I lavoratori e le
imprese  hanno  facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale  direttamente  e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
  3.  Gli  operatori  pubblici  e privati, accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro
i  dati  acquisiti,  in  base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
  4.  Gli  ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
    a) un livello nazionale finalizzato:
      1)  alla  definizione  degli  standard  tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
      2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
      3)   alla   definizione  dell'insieme  delle  informazioni  che
permettano  la  massima  efficacia  e  trasparenza  del  processo  di
incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    b)  un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie
delle  regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
      1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e privati
presenti sul territorio;
      2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
      3)   coopera  alla  definizione  degli  standard  nazionali  di
intercomunicazione.
  5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve  in  ogni  caso  garantire,  nel rispetto degli articoli 4 e 120
della  Costituzione,  la  piena  operativita'  della  borsa  continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali rende disponibile
l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle province
autonome  che  ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle
loro competenze.
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  testo  dell'art.  4  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  4. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
          il  diritto  al lavoro e promuove le condizioni che rendano
          effettivo questo diritto.
              Ogni  cittadino  ha  il  dovere di svolgere, secondo le
          proprie  possibilita'  e  la propria scelta una attivita' o
          una   funzione   che  concorra  al  progresso  materiale  o
          spirituale della societa'.».
              -  Il  testo  dell'art.  120  della  Costituzione e' il
          seguente:
              «Art.  120.  -  La  Regione  non puo' istituire dazi di
          importazione  o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          Regioni,  ne'  limitare l'esecizio del diritto al lavoro in
          qualunque parte del territorio nazionale.
              Il  Governo  puo'  sostituirsi  a organi delle Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedano  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».