Art. 17.
  Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro

  1.  Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale  del  lavoro,  nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute  dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle  attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti
per   come   riportate   nella  scheda  anagrafico-professionale  dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per
le  azioni  di  monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto  legislativo  e  poste  in  essere dal Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  le regioni e le province per i rispettivi
ambiti  territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
  2.  A  tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle
basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti  previdenziali  in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate,  tiene  conto  delle  esigenze conoscitive generali, incluse
quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
SISTAN  e  da  parte  dell'ISTAT,  nonche'  di  quesiti  specifici di
valutazione  di  singole politiche ed interventi formulati ai sensi e
con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
  3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7  del  decreto  legislativo  n.  181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione  di  tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito
della  borsa  continua  nazionale  del  lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza  degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  tenuto  conto  delle  esigenze
definite  nei  commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro  tre  mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive  agli  Enti  previdenziali,  avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni  di  una  Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche  del  lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali,  da  costituire  presso  lo stesso Ministero ed in cui
siano  presenti  rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti   previdenziali,   dell'ISTAT,   dell'ISFOL   e   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  4.  La  medesima  Commissione  di  cui  al  comma  3, integrata con
rappresentanti   delle   parti  sociali,  e'  inoltre  incaricata  di
definire,  entro  sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una
serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
dei  diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo    esame   ed   approvazione   della   Conferenza   unificata,
costituiranno   linee  guida  per  le  attivita'  di  monitoraggio  e
valutazione  condotte  dal  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  dalle  regioni  e  dalle  province  per i rispettivi ambiti
territoriali  di  riferimento  e  in particolare per il contenuto del
Rapporto annuale di cui al comma 6.
  5.  In  attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale
del  lavoro  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli
di   rilevazione   da   somministrare   alle  agenzie  autorizzate  o
accreditate,  nonche'  agli  enti  di  cui all'articolo 6. La mancata
risposta  al  questionario  di cui al comma precedente e' valutata ai
fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
  6.  Sulla  base  di  tali strumenti di informazione, e tenuto conto
delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'
della  formulazione  di  specifici  quesiti di valutazione di singole
politiche   ed  interventi  formulati  annualmente  dalla  Conferenza
unificata  o  derivanti  dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali,
avvalendosi  di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone  un  Rapporto  annuale,  al  Parlamento  e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle  politiche  esistenti,  e  al  loro interno dell'evoluzione dei
servizi  di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili  oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado  di  fornire  elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle  singole  politiche  che  lo  stesso  Ministero, le regioni, le
province  o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
  7.  Le  attivita'  di  monitoraggio  devono  consentire di valutare
l'efficacia  delle  politiche  attive  per  il  lavoro, nonche' delle
misure  contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle
pari  opportunita'  e, in particolare, della integrazione nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
  8.  Con  specifico  riferimento  ai  contratti di apprendistato, e'
istituita  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  una  Commissione  di  sorveglianza con compiti di
valutazione  in  itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da  rappresentanti  ed  esperti  designati dal Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle
regioni  e  province  autonome,  dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL.   La  Commissione,  che  si  riunisce  almeno  tre  volte
all'anno,  definisce  in  via preventiva indicatori di risultato e di
impatto  e  formula  linee  guida  per  la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al  comma  6  dovra'  farsi  carico  e puo' commissionare valutazioni
puntuali  su  singoli  aspetti  della riforma. Sulla base degli studi
valutativi  commissionati  nonche'  delle  informazioni contenute nel
Rapporto  annuale  di  cui al comma precedente, la Commissione potra'
annualmente  formulare  pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre  anni  dalla  approvazione  del  presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi
e  delle  evidenze  prima  richiamate,  evidenzi le realizzazioni e i
problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche  in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano
dal  bilancio  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio   centrale   orientamento   e  formazione  professionale  dei
lavoratori.
 
          Note all'art. 17:
              -   Il   testo   dell'art.  1-bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
              «Art.  1-bis  (Modelli  dei dati contenuti nella scheda
          anagrafica  e  nella  scheda professionale dei lavoratori e
          soppressione  di  liste  di collocamento). - 1. Con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di
          concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
          d'intesa  con  la Conferenza unificata, vengono definiti il
          modello  di comunicazione, il formato di trasmissione ed il
          sistema  di classificazione dei dati contenuti nella scheda
          anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che
          costituiscono  la  base  dei  dati  del sistema informativo
          lavoro.
              2.  Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si
          utilizzano  i modelli dei dati ed i dizionari terminologici
          approvati   con   decreti   ministeriali   30 maggio  2001,
          pubblicati,  rispettivamente,  nel supplemento ordinario n.
          196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e
          nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
              3. Sono  soppresse le liste di collocamento ordinarie e
          speciali,  ad eccezione di quelle previste dall'art. 17 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
          n.  2053,  dall'articolo  6  della legge 23 luglio 1991, n.
          223, dall'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
              4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e'  disciplinato  il  collocamento  della  gente  di  mare,
          prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
          materia  dal  presente decreto, il superamento dell'attuale
          sistema di collocamento obbligatorio.».
              - Il testo dell'art. 4-bis, comma 7, deI citato decreto
          legislativo n. 181 del 2000, e il seguente:
              «7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
          del   sistema   informativo   lavoro,   i   moduli  per  le
          comunicazioni  obbligatorie  dei  datori  di lavoro e delle
          imprese   fornitrici   di  lavoro  temporaneo,  nonche'  le
          modalita'  di  trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
          comma  6  da parte dei servizi competenti sono definiti con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di   concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata.».
              -   Per   il  testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997 si veda la nota alle premesse.