Art. 19.
                       Sanzioni amministrative

  1.  Gli  editori,  i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali  siano  pubblicati  annunci in violazione delle disposizioni di
cui  all'articolo  9  sono  puniti  con  una  sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
  2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297,  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
  3.  La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5
e  7,  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato  dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto legislativo 19
dicembre  2002,  n.  297,  di  cui  all'articolo  9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  6,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del
2002,  e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n.  264,  cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
  4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo  6,  comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n.  297,  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
  5.   Nel   caso   di   omessa   comunicazione  contestuale,  omessa
comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione,
i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi
al  pagamento  della  sanzione  minima  ridotta  della  meta' qualora
l'adempimento  della  comunicazione  venga  effettuato spontaneamente
entro  il  termine  di  cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
 
          Note all'art. 19:
              -  Il testo dell'art. 4-bis, commi 2, 5 e 7, del citato
          decreto legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
              "2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
          e  gli  enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
          lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
          di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
          comunicazione di cui al 26 maggio 1997, n. 152.
                                  (Omissis).
              5.  I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti pubblici
          economici  e  le  pubbliche  amministrazioni, per quanto di
          competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
          rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
          rapporto  di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
          giorni,  al servizio competente nel cui ambito territoriale
          e'  ubicata  la  sede  di lavoro le seguenti variazioni del
          rapporto di lavoro:
                a) proroga del termine inizialmente fissato;
                b) trasformazione   da   tempo  determinato  a  tempo
          indeterminato;
                c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
                d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a
          contratto a tempo indeterminato;
                e)trasformazione  da contratto di formazione e lavoro
          a contratto a tempo indeterminato.
                                  (Omissis).
              7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
          del   sistema   informativo   lavoro,   i   moduli  per  le
          comunicazioni  obbligatorie  dei  datori  di lavoro e delle
          imprese   fornitrici   di  lavoro  temporaneo,  nonche'  le
          modalita'  di  trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
          comma  6  da parte dei servizi competenti sono definiti con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di   concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificatata.".
              -  Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge
          1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  lavori  socialmente utili, di interventi a
          sostegno  del  reddito  e nel settore previdenziale), e' il
          seguente:
              "2.  In  caso  di  instaurazione del rapporto di lavoro
          subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
          continuativa,  anche  di socio lavoratore di cooperativa, i
          datori  di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
          pubbliche,    ammiinistrazioni    sono    tenuti   a   dare
          comunicazione  contestuale  al  servizio competente nel cui
          ambito  territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
          anagrafici  del lavoratore, della data di assunzione, della
          data  di  cessazione  qualora  il  rapporto non sia a tempo
          indeterminato,    della   tipologia   contrattuale,   della
          qualifica  professionale  e  del  trattamento  economico  e
          normativo.  Le  comunicazioni  possono essere effettuate ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  2000, n. 445. La medesima procedura si applica
          ai  tirocini  di formazione e orientamento ed ad ogni altro
          tipo  di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
          in  cui  l'instaurazione  del  rapporto  awenga  in  giorno
          festivo,  nelle  ore  serali  o  notturne, owero in caso di
          emergenza,  la  comunicazione di cui al presente comma deve
          essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
              -  Il  testo dell'art. 21, primo comma, legge 24 aprile
          1949,  n.  264  (Provvedimenti  in materia di avviamento al
          lavoro  e  di  assistenza  dei lavoratori involontariamente
          disoccupati), e' il seguente:
              I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la
          cessazione  dei  rapporti  di lavoro, entro i cinque giorni
          successivi,   quando   trattasi   di   rapporti   a   tempo
          indeterminato  ovvero  nei  casi  in  cui la cessazione sia
          avvenuta  in  data  diversa  da  quella comunicata all'atto
          dell'assunzione.
              - lI testo dell'art. 4-bis, comma 4, del citato decreto
          legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente:
              "4.  Le  imprese  fornitrici  di lavoro temporaneo sono
          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
          successivo  alla data di assunzione, al servizio competente
          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
          operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la cessazione dei
          lavoratori   temporanei   assunti   nel   corso   del  mese
          precedente.