Art. 27. 
                     Somministrazione irregolare 
 
  1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga  al  di  fuori  dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli  20  e  21,  comma  1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo'  chiedere,  mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di  procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore,   a   titolo   retributivo   o   di    contribuzione
previdenziale,  valgono  a   liberare   il   soggetto   che   ne   ha
effettivamente utilizzato la prestazione  dal  debito  corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli  atti
compiuti dal somministratore per la costituzione o  la  gestione  del
rapporto, per il periodo durante  il  quale  la  somministrazione  ha
avuto luogo, si intendono  come  compiuti  dal  soggetto  che  ne  ha
effettivamente utilizzato la prestazione. 
  3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo  20,
commi 3  e  4,  che  consentono  la  somministrazione  di  lavoro  il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della  esistenza
delle ragioni che la giustificano e non puo' essere  esteso  fino  al
punto  di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte   tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo dell'art. 414 del codice di procedura civile
          e' il seguente: 
              "Art. 414  (Forma  della  domanda).  -  La  domanda  si
          propone con ricorso, il quale deve contenere: 
                1) l'indicazione del giudice; 
                2) il nome, il cognome, nonche'  la  residenza  o  il
          domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui  ha  sede
          il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza  o  il
          domicilio o  la  dimora  del  convenuto;  se  ricorrente  o
          convenuto e' una  persona  giuridica,  un'associazione  non
          riconosciuta o un comitato, il  ricorso  deve  indicare  la
          denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o  del
          convenuto; 
                3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
                4)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto sui quali si  fonda  la  domanda  con  le  relative
          conclusioni; 
                5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di  cui
          il  ricorrente  intende  avvalersi  e  in  particolare  dei
          documenti che si offrono in comunicazione.".