Art. 3.
                          F i n a l i t a'

  1.  Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di
realizzare  un  sistema  efficace  e  coerente  di strumenti intesi a
garantire   trasparenza  ed  efficienza  del  mercato  del  lavoro  e
migliorare  le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati
e  di  quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
  2.  Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  in  materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando  il  mantenimento  da  parte  delle  province delle funzioni
amministrative  attribuite  dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.  469,  e  successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
    a)  viene  identificato  un  unico regime di autorizzazione per i
soggetti  che  svolgono  attivita'  di  somministrazione  di  lavoro,
intermediazione,  ricerca  e  selezione  del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
    b)  vengono  stabiliti i principi generali per la definizione dei
regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati
che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali
di  riferimento  anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera
a);
    c)  vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra
gli   operatori,   pubblici   o  privati,  al  fine  di  un  migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
    d)  vengono  stabiliti  i  principi  e  criteri  direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro;
    e)  vengono  abrogate  tutte le disposizioni incompatibili con la
nuova  regolamentazione  del mercato del lavoro e viene introdotto un
nuovo regime sanzionatorio.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469  (Conferimento  alle  regioni  e  agli  enti  locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma  dell'art.  1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.